Articolo 52
(Indici  per  il  rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e
                    grandi strutture di vendita)

1.  Le  medie e le grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri
commerciali,  possono  essere  autorizzati  soltanto nel rispetto dei
criteri  di  cui  al  titolo  II,  capo  II, e degli indici di cui al
presente articolo.

2. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo  11,  le  autorizzazioni  per l'apertura e l'ampliamento
delle  medie  strutture  di  vendita di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera  b),  possono  essere rilasciate dal comune fino ad un limite
massimo  di  incremento del 10 per cento della superficie complessiva
censita  come  esistente  per  tale  tipologia di esercizi dal comune
medesimo.  Nei comuni privi di medie strutture di vendita o nei quali
la  superficie  complessiva  di tali strutture non raggiunga i limiti
previsti  all'articolo 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 114/1998, e'
comunque   consentita   l'attivazione   di  medie  superfici  fino  a
complessivi mq. 1.500 nei comuni con popolazione

3. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo  11,  ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative
alle  grandi strutture di vendita previste ai sensi degli articoli 28
e  29,  in  ogni  ambito  territoriale,  come definito nella presente
legge,  e' determinato un indice di servizio che esprime la quantita'
di  metri  quadri  di  superficie  di vendita diviso per il numero di
abitanti  residenti  nell'ambito  stesso. E' consentito un incremento
massimo  del  20  per  cento di tale indice di servizio calcolato per
ogni  ambito. Pertanto, la superficie ancora utilizzabile per ciascun
ambito   e'   uguale   alla   differenza   della  superficie  massima
autorizzabile  e  la  superficie delle grandi strutture di vendita in
attivita',  risultante  da  formale comunicazione da parte dei comuni
compresi entro lo stesso ambito.