Articolo 53
(Disposizioni   particolari  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni
         relative alle medie e grandi strutture di vendita)

1.  Le  domande  di  autorizzazione concernenti l'apertura di medie e
grandi strutture di vendita, trasmesse alla Regione ed alle quali non
e'  stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del d.lgs.
114/1998,   sono   valutate,   in   base  all'ordine  cronologico  di
presentazione  delle  stesse, secondo le procedure disciplinate negli
articoli  27,  28  e  29,  entro  150  giorni  dall'adeguamento degli
strumenti  urbanistici  comunali,  ai  sensi  dell'articolo  22,  nel
rispetto  dei  criteri  di  cui al titolo II, capo II, in deroga agli
indici di cui all'articolo 52.

2.  Le domande di cui al comma I sono esaminate anche in attesa degli
adempimenti  comunali  di  cui  all'articolo 22, qualora alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  sia vigente lo strumento
attuativo  relativo  alla  zona  in  cui  e'  ubicata  l'area oggetto
dell'intervento con specifica destinazione commerciale.

3.   Il   soggetto   richiedente  la  concessione  edilizia  relativa
all'immobile  al quale si riferisce la domanda trasmessa ai sensi del
comma  1, deve provvedere agli adempimenti connessi al rilascio della
concessione   stessa   entro  90  giorni  dalla  notificazione  della
deliberazione   conclusiva   positiva  della  conferenza  di  servizi
prevista  all'articolo  29,  pena  la  decadenza  della deliberazione
stessa.

4.  Le  domande  di  autorizzazione  concernenti  il  trasferimento e
l'ampliamento  di  medie e grandi strutture di vendita, non esaminate
entro  la  data del 24 aprile 1999 per incompletezza dell'istruttoria
necessaria  alla  conclusione del procedimento, sono valutate secondo
le  procedure  disciplinate  dagli  articoli  27,  28 e 29, entro 150
giorni  dall'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  comunali, ai
sensi dell'articolo 22, nel rispetto dei criteri di cui al titolo II,
capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52.

5.  Le  domande  di  autorizzazione  concernenti l'apertura di centri
commerciali  metropolitani,  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
c),  numero  5),  che  siano gia' stati programmati e localizzati dal
comune,  anche  a seguito di apposito avviso pubblico emanato in data
anteriore  al  25  aprile  1999,  sono  valutate  dalla conferenza di
servizi  prevista all'articolo 29, nel rispetto dei criteri di cui al
titolo  II,  capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52. I
procedimenti avviati ai sensi del presente comma sono conclusi con le
modalita'  previste dal comma stesso, anche dopo la pubblicazione del
documento programmatico di cui all' articolo 11.

6.  Le  autorizzazioni  concernenti le medie e le grandi strutture di
vendita,  inserite  nell'ambito  di strutture polifunzionali previste
dagli  strumenti  urbanistici  attuativi  gia' approvati alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, o inserite negli interventi
oggetto   degli   accordi   di   programma   e   degli  strumenti  di
contrattazione  programmata  di  cui  all'articolo 23, comma 2, della
legge  regionale  6  agosto 1999, n. 14, con prevalenza di superficie
destinata   ad  uso  non  commerciale,  sono  rilasciate  secondo  le
procedure  disciplinate  negli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei
criteri  contenuti  nel  titolo II, capo II, in deroga agli indici di
cui all'articolo 52, qualora:
   a)    sia    stata    definita    l'attrattivita'    sovracomunale
dell'intervento da parte dell'amministrazione regionale;
   b)   sia   verificato   l'incremento   occupazionale  direttamente
connesso;
   c) l'iniziativa presenti un effettivo interesse turistico.
7.  Nelle aree di crisi, gia' oggetto di leggi regionali di sostegno,
al  fine  di  concorrere  a fronteggiare le difficolta' produttive ed
occupazionali,  puo' essere autorizzata, in deroga agli indici di cui
all'articolo  52,  la  realizzazione dei centri commerciali che siano
inseriti e parte complementare di programmi di interventi integrati a
forte  valenza  occupazionale,  indirizzati in particolare al settore
turistico-ricreativo, ed alla valorizzazione del patrimonio culturale
del  territorio.  Nell'ambito  delle  procedure  di  approvazione del
programma  d'intervento  integrato, tale autorizzazione e' rilasciata
secondo  le  procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, ferma
restando,  ove  necessario  e  qualora ne ricorrano le condizioni, la
possibilita'  di  applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo 27
della l. 142/1990 e successive modificazioni.

8. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo  11,  le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi
strutture  di  vendita  previste nell'ambito dei piani di zona di cui
alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  sono  rilasciate secondo le
procedure  disciplinate  dagli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei
criteri  contenuti  nel  titolo II, capo II, in deroga agli indici di
cui all'articolo 52.

9.  Le  autorizzazioni  concernenti le medie e le grandi strutture di
vendita  previste  nell'ambito  dei piani urbani di parcheggio di cui
all'articolo 6 della legge 14 marzo 1989, n. 122, gia' approvati alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sono rilasciate
secondo  le  procedure  disciplinate  dagli articoli 27, 28 e 29, nel
rispetto dei criteri contenuti nel titolo II, capo II, in deroga agli
indici di cui all'articolo 52.