Articolo 53 (Disposizioni particolari per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie e grandi strutture di vendita) 1. Le domande di autorizzazione concernenti l'apertura di medie e grandi strutture di vendita, trasmesse alla Regione ed alle quali non e' stato dato seguito ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del d.lgs. 114/1998, sono valutate, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse, secondo le procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, entro 150 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 22, nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52. 2. Le domande di cui al comma I sono esaminate anche in attesa degli adempimenti comunali di cui all'articolo 22, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia vigente lo strumento attuativo relativo alla zona in cui e' ubicata l'area oggetto dell'intervento con specifica destinazione commerciale. 3. Il soggetto richiedente la concessione edilizia relativa all'immobile al quale si riferisce la domanda trasmessa ai sensi del comma 1, deve provvedere agli adempimenti connessi al rilascio della concessione stessa entro 90 giorni dalla notificazione della deliberazione conclusiva positiva della conferenza di servizi prevista all'articolo 29, pena la decadenza della deliberazione stessa. 4. Le domande di autorizzazione concernenti il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, non esaminate entro la data del 24 aprile 1999 per incompletezza dell'istruttoria necessaria alla conclusione del procedimento, sono valutate secondo le procedure disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29, entro 150 giorni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 22, nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52. 5. Le domande di autorizzazione concernenti l'apertura di centri commerciali metropolitani, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 5), che siano gia' stati programmati e localizzati dal comune, anche a seguito di apposito avviso pubblico emanato in data anteriore al 25 aprile 1999, sono valutate dalla conferenza di servizi prevista all'articolo 29, nel rispetto dei criteri di cui al titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52. I procedimenti avviati ai sensi del presente comma sono conclusi con le modalita' previste dal comma stesso, anche dopo la pubblicazione del documento programmatico di cui all' articolo 11. 6. Le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita, inserite nell'ambito di strutture polifunzionali previste dagli strumenti urbanistici attuativi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, o inserite negli interventi oggetto degli accordi di programma e degli strumenti di contrattazione programmata di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, con prevalenza di superficie destinata ad uso non commerciale, sono rilasciate secondo le procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri contenuti nel titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52, qualora: a) sia stata definita l'attrattivita' sovracomunale dell'intervento da parte dell'amministrazione regionale; b) sia verificato l'incremento occupazionale direttamente connesso; c) l'iniziativa presenti un effettivo interesse turistico. 7. Nelle aree di crisi, gia' oggetto di leggi regionali di sostegno, al fine di concorrere a fronteggiare le difficolta' produttive ed occupazionali, puo' essere autorizzata, in deroga agli indici di cui all'articolo 52, la realizzazione dei centri commerciali che siano inseriti e parte complementare di programmi di interventi integrati a forte valenza occupazionale, indirizzati in particolare al settore turistico-ricreativo, ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Nell'ambito delle procedure di approvazione del programma d'intervento integrato, tale autorizzazione e' rilasciata secondo le procedure disciplinate negli articoli 27, 28 e 29, ferma restando, ove necessario e qualora ne ricorrano le condizioni, la possibilita' di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 della l. 142/1990 e successive modificazioni. 8. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 11, le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita previste nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sono rilasciate secondo le procedure disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri contenuti nel titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52. 9. Le autorizzazioni concernenti le medie e le grandi strutture di vendita previste nell'ambito dei piani urbani di parcheggio di cui all'articolo 6 della legge 14 marzo 1989, n. 122, gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciate secondo le procedure disciplinate dagli articoli 27, 28 e 29, nel rispetto dei criteri contenuti nel titolo II, capo II, in deroga agli indici di cui all'articolo 52.