Articolo 54 (Applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del d.lgs. 114/1998) 1. In fase di prima applicazione della presente legge, continuano ad applicarsi i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 29 luglio 1999 n. 563, sulla base dei quali i comuni, sino e non oltre il 30 aprile 2001, possono sospendere od inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete degli esercizi di vicinato finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.