Articolo 54
(Applicazione  dell'articolo  10,  comma  1,  lettera  c)  del d.lgs.
                              114/1998)

1.  In fase di prima applicazione della presente legge, continuano ad
applicarsi   i  criteri  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
regionale  del  29 luglio 1999 n. 563, sulla base dei quali i comuni,
sino e non oltre il 30 aprile 2001, possono sospendere od inibire gli
effetti  della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato,
sulla  base  di  specifica  valutazione  circa  l'impatto  del  nuovo
esercizio  sull'apparato  distributivo  e  sul  tessuto  urbano ed in
relazione  a programmi di qualificazione della rete degli esercizi di
vicinato  finalizzati  alla realizzazione di infrastrutture e servizi
adeguati alle esigenze dei consumatori.