Articolo 56 (Prima adozione del documento programmatico per l'insediamento delle attivita' commerciali) 1. In fase di prima applicazione ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio il documento programmatico di cui all'articolo 11, previa consultazione degli enti e delle organizzazioni indicate nell'articolo 12, comma 1. 2. Il Consiglio regionale adotta comunque il documento programmatico di cui all'articolo 11, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, i comuni che ricadono negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 13, provvedono, entro i successivi 180 giorni, alla definizione dell'assetto della rete distributiva di cui all'articolo 11, comma 4, scegliendo autonomamente la forma associativa per l'esercizio di detta funzione tra quelle previste dalla l. 142/1990 e successive modificazioni.