Articolo 56
(Prima  adozione del documento programmatico per l'insediamento delle
                       attivita' commerciali)

1.  In  fase  di  prima applicazione ed entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al
Consiglio  il  documento programmatico di cui all'articolo 11, previa
consultazione    degli   enti   e   delle   organizzazioni   indicate
                     nell'articolo 12, comma 1.

2.  Il Consiglio regionale adotta comunque il documento programmatico
di cui all'articolo 11, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della  presente legge. Decorso inutilmente tale termine, i comuni che
ricadono negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo
13,  provvedono,  entro  i  successivi  180  giorni, alla definizione
dell'assetto della rete distributiva di cui all'articolo 11, comma 4,
scegliendo  autonomamente  la  forma  associativa  per l'esercizio di
detta  funzione  tra  quelle  previste dalla l. 142/1990 e successive
modificazioni.