Articolo 57 (Adempimenti dei comuni) 1. In fase di prima applicazione e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni procedono al censimento ed alla verifica delle aree destinate al commercio, con riferimento ai posteggi nei mercati, al di fuori di essi, o isolati, nonche' alle fiere di qualsiasi tipologia 2. Sulla base del censimento e delle risultanze della verifica di cui al comma 1, i comuni procedono, entro i successivi 90 giorni, a formalizzare, regolamentare il funzionamento, spostare o sopprimere, ove necessario, i mercati o i posteggi che, pur svolgendosi sul territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano conformi alle vigenti disposizioni. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla Regione ai fini del monitoraggio della rete distributiva