Articolo 57
                      (Adempimenti dei comuni)

1.  In fase di prima applicazione e non oltre 90 giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  comuni  procedono al
censimento  ed  alla  verifica delle aree destinate al commercio, con
riferimento  ai posteggi nei mercati, al di fuori di essi, o isolati,
nonche' alle fiere di qualsiasi tipologia

2. Sulla base del censimento e delle risultanze della verifica di cui
al  comma  1,  i  comuni  procedono,  entro i successivi 90 giorni, a
formalizzare,  regolamentare il funzionamento, spostare o sopprimere,
ove  necessario,  i  mercati  o  i  posteggi che, pur svolgendosi sul
territorio  comunale  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge, non risultano conformi alle vigenti disposizioni.

3.  I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla Regione
ai fini del monitoraggio della rete distributiva