Articolo 58 (Istituzione di nuovi mercati) 1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33, il comune puo' istituire nuovi mercati a condizione che abbia provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 57, in conformita' ai seguenti criteri: a) soddisfacimento degli interessi dei consumatori in termini di realizzazione di idoneo servizio; b) mantenimento di un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione; c) garanzia del rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e del codice della strada; d) possibilita' di individuare tipologie merceologiche comprendenti parte dei prodotti di un settore merceologico e di destinare alla vendita di esse tutti o una parte dei posteggi; e) fissazione di un numero minimo di dieci posteggi e di una superficie minima utile per ogni posteggio non inferiore a mq. 20, ad eccezione di quelli destinati ai coltivatori diretti, la cui superficie e' determinata dal comune; f) istituzione di posteggi al di fuori delle sedi di mercato, unicamente per la vendita di prodotti tipici locali ed in forma stagionale. 2. Non e' consentita l'istituzione di nuove rotazioni e di nuovi posteggi a rotazione, salva la possibilita' di trasferire, per motivo di pubblico interesse, posteggi gia' istituiti a tale scopo alla data di entrata in vigore della presente legge.