Articolo 58
                   (Istituzione di nuovi mercati)

1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo  33, il comune puo' istituire nuovi mercati a condizione
che  abbia  provveduto  agli  adempimenti  di cui all'articolo 57, in
conformita' ai seguenti criteri:
   a)  soddisfacimento  degli interessi dei consumatori in termini di
realizzazione di idoneo servizio;
   b)  mantenimento  di  un adeguato equilibrio con le altre forme di
distribuzione;
   c)    garanzia    del    rispetto    delle   norme   urbanistiche,
igienico-sanitarie e del codice della strada;
   d)    possibilita'    di   individuare   tipologie   merceologiche
comprendenti  parte  dei  prodotti  di  un  settore merceologico e di
destinare alla vendita di esse tutti o una parte dei posteggi;
   e)  fissazione  di  un  numero  minimo  di dieci posteggi e di una
superficie minima utile per ogni posteggio non inferiore a mq. 20, ad
eccezione   di  quelli  destinati  ai  coltivatori  diretti,  la  cui
superficie e' determinata dal comune;
   f)  istituzione  di  posteggi  al  di fuori delle sedi di mercato,
unicamente  per  la  vendita  di  prodotti  tipici locali ed in forma
stagionale.
2.  Non  e'  consentita  l'istituzione  di nuove rotazioni e di nuovi
posteggi a rotazione, salva la possibilita' di trasferire, per motivo
di pubblico interesse, posteggi gia' istituiti a tale scopo alla data
di entrata in vigore della presente legge.