Articolo 59
   (Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio)

1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo   33   il   comune  adempie  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo   40,   in   riferimento  ai  posteggi  disponibili  sul
territorio,  a  seguito  di  istituzione  di  nuovi  mercati ai sensi
dell'articolo  58,  di  cessazione  di  attivita'  o di decadenza e/o
revoca della concessione.

2.  Le autorizzazioni e le relative concessioni sono prioritariamente
rilasciate a:
   a)  i  titolari  di  concessione  di  posteggio ai quali sia stato
revocato  il  provvedimento  concessorio per motivi non imputabili ai
titolari medesimi;
   b) i titolari di posteggi a rotazione, che restituiscano il titolo
originario;
   c)  gli  operatori che dimostrino di possedere il piu' alto numero
di  presenze effettive nel mercato, accertate secondo le modalita' di
cui all'articolo 61, comma 2.
3.  Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, le autorizzazioni e
le  relative concessioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande.

4. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente
articolo sono presentate con le modalita' stabilite nell'articolo 41.