Articolo 59 (Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio) 1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33 il comune adempie alle disposizioni di cui all'articolo 40, in riferimento ai posteggi disponibili sul territorio, a seguito di istituzione di nuovi mercati ai sensi dell'articolo 58, di cessazione di attivita' o di decadenza e/o revoca della concessione. 2. Le autorizzazioni e le relative concessioni sono prioritariamente rilasciate a: a) i titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi; b) i titolari di posteggi a rotazione, che restituiscano il titolo originario; c) gli operatori che dimostrino di possedere il piu' alto numero di presenze effettive nel mercato, accertate secondo le modalita' di cui all'articolo 61, comma 2. 3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, le autorizzazioni e le relative concessioni sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 4. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono presentate con le modalita' stabilite nell'articolo 41.