Articolo 60 (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante) 1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33, i comuni possono prevedere il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in conformita' ai seguenti criteri: a) i comuni con popolazione residente, fino a 10.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 500 abitanti, i comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti possono rilasciare una sola autorizzazione; b) i comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 750 abitanti; c) i comuni con popolazione residente compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 1.000 abitanti; d) i comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 2.000 abitanti. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, possono essere rilasciate al fine di assicurare la fruibilita' del servizio da parte del consumatore, con particolare riguardo alla necessita' di approvvigionamento nelle aree in cui non siano insediate attivita' mercatali, tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio e dell'adeguato equilibrio delle varie forme di distribuzione. 3. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, sono inviate, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al comune di residenza, il quale formula una graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sulla base dell'ordine cronologico di spedizione della domanda.