Articolo 60
        (Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)

1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo  33,  i  comuni  possono  prevedere  il  rilascio  delle
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
in conformita' ai seguenti criteri:
   a)  i  comuni  con  popolazione  residente, fino a 10.000 abitanti
possono  rilasciare  una  nuova  autorizzazione  ogni 500 abitanti, i
comuni  con  popolazione  residente  inferiore a 500 abitanti possono
rilasciare una sola autorizzazione;
   b) i comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 50.000
abitanti   possono  rilasciare  una  nuova  autorizzazione  ogni  750
abitanti;
   c)  i  comuni  con  popolazione  residente  compresa  tra 50.001 e
100.000  abitanti  possono  rilasciare  una nuova autorizzazione ogni
1.000 abitanti;
   d) i comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti
possono rilasciare una nuova autorizzazione ogni 2.000 abitanti.
2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1, possono essere rilasciate al
fine   di  assicurare  la  fruibilita'  del  servizio  da  parte  del
consumatore,    con   particolare   riguardo   alla   necessita'   di
approvvigionamento  nelle  aree  in cui non siano insediate attivita'
mercatali,  tenuto  conto  delle caratteristiche socio-economiche del
territorio   e   dell'adeguato   equilibrio   delle  varie  forme  di
distribuzione.

3. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1,
sono  inviate,  entro  e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno,  al comune di residenza, il quale formula una graduatoria ai
fini   del   rilascio   dell'autorizzazione  sulla  base  dell'ordine
cronologico di spedizione della domanda.