Articolo 61
                               (Fiere)

1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo  33,  il  comune  assegna  i posteggi per lo svolgimento
delle  fiere  gia'  istituite  sul territorio regionale, alla data di
entrata  in vigore della presente legge; secondo il criterio del piu'
alto numero di presenze effettive nella fiera di riferimento. Qualora
non si verifichino le condizioni suddette o si determinino condizioni
di  parita'  nel  numero  delle presenze effettive, il comune procede
secondo  il  criterio  dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande.

2.  Le  modalita'  di  accertamento delle presenze sono stabilite dal
comune  per quanto concerne il periodo antecedente la data di entrata
in vigore della presente legge; per il periodo successivo le presenze
medesime sono accertate sulla base di apposito registro istituito dal
comune per ciascuna fiera.

3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche hanno diritto di presentare al comune sul cui territorio si
svolge la fiera, domanda di partecipazione alla fiera medesima.