Articolo 61 (Fiere) 1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33, il comune assegna i posteggi per lo svolgimento delle fiere gia' istituite sul territorio regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge; secondo il criterio del piu' alto numero di presenze effettive nella fiera di riferimento. Qualora non si verifichino le condizioni suddette o si determinino condizioni di parita' nel numero delle presenze effettive, il comune procede secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. 2. Le modalita' di accertamento delle presenze sono stabilite dal comune per quanto concerne il periodo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; per il periodo successivo le presenze medesime sono accertate sulla base di apposito registro istituito dal comune per ciascuna fiera. 3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche hanno diritto di presentare al comune sul cui territorio si svolge la fiera, domanda di partecipazione alla fiera medesima.