Articolo 62 (Criteri in materia di orari) 1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'articolo 33, i comuni determinano gli orari per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche favorendone la massima fruibilita' da parte dei consumatori. 2. I comuni, in particolare, si attengono ai seguenti criteri: a) possibilita' di prevedere l'esercizio dell'attivita' commerciale al dettaglio su aree pubbliche anche in ore pomeridiane e serali; b) possibilita' di adeguare, anche ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della l. 142/1900 e successive modificazioni, gli orari di cui al Comma 1, a quelli previsti per l'esercizio dell'attivita' commerciale su aree private; c) possibilita' di riproporre normative derogatorie legate alle presenze ed ai flussi turistici, ove le normative medesime siano gia' state applicate ai sensi delle previgenti disposizioni.