Articolo 62
                    (Criteri in materia di orari)

1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui
all'articolo  33,  i comuni determinano gli orari per l'esercizio del
commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche  favorendone la massima
fruibilita' da parte dei consumatori.

2. I comuni, in particolare, si attengono ai seguenti criteri:
   a)    possibilita'   di   prevedere   l'esercizio   dell'attivita'
commerciale al dettaglio su aree pubbliche anche in ore pomeridiane e
serali;
   b)  possibilita'  di  adeguare,  anche  ai sensi dell'articolo 36,
comma  3,  della l. 142/1900 e successive modificazioni, gli orari di
cui  al  Comma  1,  a  quelli previsti per l'esercizio dell'attivita'
commerciale su aree private;
   c)  possibilita'  di  riproporre normative derogatorie legate alle
presenze ed ai flussi turistici, ove le normative medesime siano gia'
state applicate ai sensi delle previgenti disposizioni.