Articolo 63
(Conversione  delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 28
                         marzo 1991, n. 112)

1.  L'autorizzazione  per  l'esercizio  dell'attivita'  di vendita su
posteggio,  rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, e'
convertita  d'ufficio  nell'autorizzazione prevista dall'articolo 28,
comma 3, del d.lgs. 114/1998 dal comune sede del posteggio. A seguito
della  conversione  sono  rilasciati  tanti  titoli autorizzatori per
            quanti sono i posteggi concessi al titolare,

2.  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  della  l.
112/1991,   e'   convertita  d'ufficio  nell'autorizzazione  prevista
dall'articolo  28,  comma  4,  del  d.lgs. 114/1998 dal comune che ha
rilasciato l'autorizzazione stessa.

3. I soggetti titolari dell'autorizzazione prevista dalla l. 112/1991
continuano  ad  esercitare l'attivita' relativa, fino al rilascio, da
parte   dei  comuni,  del  titolo  autorizzatorio  convertito,  fermo
restando  il  possesso  dei requisiti ed il rispetto delle condizioni
previste dalla presente legge.

4.  Sono convertite ai sensi e con le modalita' del presente articolo
anche  le autorizzazioni per le quali, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  non  sia  ancora  intervenuta la conversione
prevista  dall'articolo 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1996, n.
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