Articolo 63 (Conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112) 1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita su posteggio, rilasciata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, e' convertita d'ufficio nell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 3, del d.lgs. 114/1998 dal comune sede del posteggio. A seguito della conversione sono rilasciati tanti titoli autorizzatori per quanti sono i posteggi concessi al titolare, 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, della l. 112/1991, e' convertita d'ufficio nell'autorizzazione prevista dall'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998 dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. 3. I soggetti titolari dell'autorizzazione prevista dalla l. 112/1991 continuano ad esercitare l'attivita' relativa, fino al rilascio, da parte dei comuni, del titolo autorizzatorio convertito, fermo restando il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni previste dalla presente legge. 4. Sono convertite ai sensi e con le modalita' del presente articolo anche le autorizzazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la conversione prevista dall'articolo 19 del decreto ministeriale 4 giugno 1996, n. 248.