Articolo 7
                  (Procedimento di autorizzazione)

   1.  La  Regione  bandisce  selezioni  dei soggetti che aspirano ad
essere   inseriti   nell'albo   regionale  dei  centri  specializzati
nell'attivita'    di    assistenza   tecnica   alle   imprese   della
distribuzione; tale albo e' istituito con apposito atto deliberativo.

   2.  La Regione, con validita' triennale, autorizza i centri di cui
all'articolo 6, sulla base di:
   a)  apposita domanda, presentata dai soggetti interessati iscritti
all'albo regionale, attestante:
1) che la sede legale del centro e' ubicata nel territorio regionale;

2) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6;

3) l'ambito provinciale di intervento;

4)  il  numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale e la
loro ubicazione;

5)  la  titolarita'  di  una  struttura organizzativa, formativa e di
consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;

6)  lo  svolgimento  di attivita' di assistenza tecnica da almeno tre
anni in forma continuativa;

7) l'instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica
con le aziende;
   b)   un  dettagliato  programma  triennale,  articolato  in  piani
annuali, relativo alle attivita' che si intendono svolgere.
3.  Con  lo  stesso provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le
modalita'  per  il  rilascio  dell'autorizzazione all'attivazione del
centro  e per l'effettuazione degli accertamenti sul mantenimento dei
requisiti e sull'attivita' svolta.

4.  L'autorizzazione  di  cui al comma 2 puo' essere rinnovata previa
presentazione di apposita domanda e del relativo programma triennale.

5.  La  Regione  puo' finanziare l'avvio dei centri autorizzati con i
fondi  di  cui  alla  legge  7  agosto  1997,  n. 266, o con appositi
stanziamenti   a  carico  del  bilancio  regionale,  sulla  base  del
programma di attivita' di cui al comma 2, lettera b).

6.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  nell'articolo  6, la Regione
autorizza   comunque   i  centri  costituiti  dalle  associazioni  di
categoria  maggiormente  rappresentative a livello provinciale, anche
in deroga alle prescrizioni del comma 2, lettera a), numeri 6 e 7 del
presente articolo.