Articolo 7 (Procedimento di autorizzazione) 1. La Regione bandisce selezioni dei soggetti che aspirano ad essere inseriti nell'albo regionale dei centri specializzati nell'attivita' di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione; tale albo e' istituito con apposito atto deliberativo. 2. La Regione, con validita' triennale, autorizza i centri di cui all'articolo 6, sulla base di: a) apposita domanda, presentata dai soggetti interessati iscritti all'albo regionale, attestante: 1) che la sede legale del centro e' ubicata nel territorio regionale; 2) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6; 3) l'ambito provinciale di intervento; 4) il numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale e la loro ubicazione; 5) la titolarita' di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione; 6) lo svolgimento di attivita' di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa; 7) l'instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende; b) un dettagliato programma triennale, articolato in piani annuali, relativo alle attivita' che si intendono svolgere. 3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione del centro e per l'effettuazione degli accertamenti sul mantenimento dei requisiti e sull'attivita' svolta. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda e del relativo programma triennale. 5. La Regione puo' finanziare l'avvio dei centri autorizzati con i fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266, o con appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale, sulla base del programma di attivita' di cui al comma 2, lettera b). 6. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 6, la Regione autorizza comunque i centri costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in deroga alle prescrizioni del comma 2, lettera a), numeri 6 e 7 del presente articolo.