Articolo 8 (Osservatorio regionale per il commercio) 1. E' istituito l'osservatorio regionale per il commercio, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi ogni quattro anni, determina la composizione dell'Osservatorio nel numero massimo di venticinque membri, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dello sviluppo economico e territoriale e della elaborazione dati, designati sia dalla Giunta stessa sia dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio, delle imprese del settore delle costruzioni e dei lavoratori dipendenti. 3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono altresi': a) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti; b) definite le modalita' di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCAA, anche al fine di un'ottimale gestione dei flussi informativi; c) determinate le modalita' di funzionamento e di svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio. 4. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2. La mancata designazione di uno o piu' membri previsti dalla medesima deliberazione non impedisce la costituzione dell'Osservatorio, purche' siano nominati i componenti nel numero previsto dal comma 5 del presente articolo. 5. L'Osservatorio s'intende regolarmente costituito con almeno il 50 per cento dei suoi componenti. 6. I membri dell'Osservatorio possono essere confermati per non piu' di due volte. 7. Le riunioni sono valide quando e' presente la maggioranza dei componenti nominati con il decreto di cui al comma 4. 8. Per la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio e' corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.