Articolo 8
              (Osservatorio regionale per il commercio)

1. E' istituito l'osservatorio regionale per il commercio, di seguito
denominato  Osservatorio, presso la struttura regionale competente in
materia  di  commercio,  il  cui  dirigente  assume  le  funzioni  di
coordinamento.

2.  La  Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi ogni
quattro  anni, determina la composizione dell'Osservatorio nel numero
massimo   di  venticinque  membri,  assicurando  al  suo  interno  la
presenza,   oltre   che   dei  dirigenti  delle  strutture  regionali
direttamente  interessate,  di  soggetti  esperti  nei  settori della
distribuzione  commerciale, dello sviluppo economico e territoriale e
della  elaborazione dati, designati sia dalla Giunta stessa sia dagli
enti   locali,   dalle  CCIAA,  dalle  organizzazioni  regionali  dei
consumatori,  delle  imprese del commercio, delle imprese del settore
delle costruzioni e dei lavoratori dipendenti.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono altresi':
   a)  previste  eventuali  commissioni  di  lavoro  ristrette per lo
svolgimento di specifici compiti;
   b)  definite le modalita' di realizzazione di una rete informatica
e  di  coordinamento  operativo  tra Regione, comuni e CCAA, anche al
fine di un'ottimale gestione dei flussi informativi;
   c)  determinate  le  modalita'  di  funzionamento e di svolgimento
dell'attivita' dell'Osservatorio.
4.  L'Osservatorio  e'  costituito  con  decreto del Presidente della
Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2. La
mancata  designazione  di  uno  o piu' membri previsti dalla medesima
deliberazione   non   impedisce  la  costituzione  dell'Osservatorio,
purche'  siano  nominati i componenti nel numero previsto dal comma 5
del presente articolo.

5.  L'Osservatorio s'intende regolarmente costituito con almeno il 50
per cento dei suoi componenti.

6.  I membri dell'Osservatorio possono essere confermati per non piu'
di due volte.

7.  Le  riunioni  sono  valide  quando e' presente la maggioranza dei
componenti nominati con il decreto di cui al comma 4.

8.   Per   la   partecipazione  alle  riunioni  dell'Osservatorio  e'
corrisposto  il  compenso  previsto  dalla  legge regionale 25 luglio
1996, n. 27.