Articolo 9
                    (Attivita' dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando:
   a)  le  caratteristiche  strutturali  e  merceologiche  della rete
distributiva,  suddivisa  per  comuni,  per  ambiti territoriali come
individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13;
   b) la tipologia e le variazioni dei consumi;
   c)  l'efficienza  e  le  tendenze evolutive della rete di cui alla
lettera a) e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
   d)  i  problemi  derivanti dal l'applicazione della programmazione
commerciale ed urbanistica nei territori di cui alla lettera a);
   e) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.
2.  Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) e dell'articolo 10,
comma  5,  del  d.lgs.  114/1998,  i  comuni  e le CCIAA, ai fini del
monitoraggio   raccolgono,   organizzano  e  mettono  a  disposizione
dell'Osservatorio,  senza  oneri per la Regione, i dati della propria
rete distributiva secondo un flusso informativo continuo che consenta
di  conoscere  la  situazione  della  medesima  in  tempo  reale, con
particolare  riferimento  ai  dati  relativi al settore merceologico,
alla superficie ed all'ubicazione degli esercizi di vendita.