Articolo 9 (Attivita' dell'Osservatorio) 1. L'Osservatorio esercita la funzione di monitoraggio rilevando: a) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva, suddivisa per comuni, per ambiti territoriali come individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13; b) la tipologia e le variazioni dei consumi; c) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete di cui alla lettera a) e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori; d) i problemi derivanti dal l'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui alla lettera a); e) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g) e dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, i comuni e le CCIAA, ai fini del monitoraggio raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell'Osservatorio, senza oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva secondo un flusso informativo continuo che consenta di conoscere la situazione della medesima in tempo reale, con particolare riferimento ai dati relativi al settore merceologico, alla superficie ed all'ubicazione degli esercizi di vendita.