Art. 2. Sostituzione dell'art. 13 1. L'art. 13 della legge regionale n. 42/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Presentazione e approvazione del bilancio annuale di previsione). - 1. Il bilancio di previsione e' presentato, contestualmente al disegno di legge finanziaria, dalla giunta regionale al consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed e' approvato entro il successivo 15 dicembre.".