Art. 2.
                      Sostituzione dell'art. 13
    1.  L'art.  13 della legge regionale n. 42/1977 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  13  (Presentazione  e approvazione del bilancio annuale di
previsione).   -   1.   Il  bilancio  di  previsione  e'  presentato,
contestualmente   al  disegno  di  legge  finanziaria,  dalla  giunta
regionale  al  consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente a
quello  cui  si  riferisce  ed  e'  approvato  entro il successivo 15
dicembre.".