Art. 3.
                    Introduzione dell'art. 25-bis
    1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 42/1977 e' inserito il
seguente:
    "Art.   25-bis   (Classificazione   delle   spese   per  funzioni
obiettivo).  -  1.  Le  spese del bilancio annuale di previsione sono
ripartite  anche  per funzioni obiettivo. La ripartizione avviene con
riguardo alla definizione delle politiche regionali.
    2.  La classificazione per funzioni obiettivo si' sviluppa su due
livelli  e  si conforma ai criteri adottati in contabilita' nazionale
per i conti del settore della pubblica amministrazione.
    3. La Regione adotta ogni anno un documento rappresentativo delle
spese  ripartite  per  funzioni  obiettivo,  che  viene  allegato  al
bilancio di previsione.