Art. 3. Introduzione dell'art. 25-bis 1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 42/1977 e' inserito il seguente: "Art. 25-bis (Classificazione delle spese per funzioni obiettivo). - 1. Le spese del bilancio annuale di previsione sono ripartite anche per funzioni obiettivo. La ripartizione avviene con riguardo alla definizione delle politiche regionali. 2. La classificazione per funzioni obiettivo si' sviluppa su due livelli e si conforma ai criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. 3. La Regione adotta ogni anno un documento rappresentativo delle spese ripartite per funzioni obiettivo, che viene allegato al bilancio di previsione.