Art. 6. Introduzione dell'art.9-bis 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 18/1994 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Documento di programmazione economico finanziaria regionale [D.P.E.F.R.]). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, la giunta regionale presenta al consiglio, ai fini delle conseguenti determinazioni, il documento di programmazione economico finanziaria regionale. 2. Il documento di programmazione economico finanziaria regionale contiene l'analisi della situazione economico finanziaria regionale, gli obiettivi finali della manovra di finanza regionale e gli strumenti per realizzare gli obiettivi prefissati. Contiene inoltre il quadro dell'evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali anche alla luce delle scelte e degli indirizzi del documento di programmazione economico finanziaria nazionale. 3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale si pone come indirizzo per le politiche finanziane della comunita' ligure e costituisce per gli enti locali elemento fondamentale di riferimento per l'elaborazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).".