Art. 6.
                     Introduzione dell'art.9-bis
    1.  Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 18/1994 e' inserito il
seguente:
    "Art.  9-bis  (Documento  di programmazione economico finanziaria
regionale [D.P.E.F.R.]). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno, previa
acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali,  la  giunta  regionale  presenta  al consiglio, ai fini delle
conseguenti  determinazioni, il documento di programmazione economico
finanziaria regionale.
    2. Il documento di programmazione economico finanziaria regionale
contiene  l'analisi della situazione economico finanziaria regionale,
gli  obiettivi  finali  della  manovra  di  finanza  regionale  e gli
strumenti  per  realizzare gli obiettivi prefissati. Contiene inoltre
il  quadro  dell'evoluzione  prevista dei flussi finanziari regionali
anche  alla  luce  delle  scelte  e  degli indirizzi del documento di
programmazione economico finanziaria nazionale.
    3. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale
si  pone  come  indirizzo per le politiche finanziane della comunita'
ligure  e  costituisce  per  gli enti locali elemento fondamentale di
riferimento   per   l'elaborazione  della  relazione  previsionale  e
programmatica  di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio
1995,   n.   77  (ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti
locali).".