Art. 9.
                          Norma transitoria
    1. Le norme della presente legge entrano in vigore nell'esercizio
2001/2003.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 13 dicembre 1999
                                MORI