Art. 9. Norma transitoria 1. Le norme della presente legge entrano in vigore nell'esercizio 2001/2003. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 13 dicembre 1999 MORI