(Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 49 del 10 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' ed ambito di intervento
    1.  La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli articoli
2,  3,  31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonche' della Convenzione
ONU  sui  diritti  del  fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio  1991,  a 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui
diritti  del  fanciullo  fatta  a  New  York  il  20 novembre  1989),
riconosce  quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia
cosi'  come  definita  dagli  articoli  29  e  30 della Costituzione,
nonche'  quella  composta  da  persone unite da vincoli di parentela,
adozione  o  affinita'.  Ai  fini  degli  interventi  previsti  dalla
presente legge il concepito e' considerato componente della famiglia.
    2.  La  Regione  promuove  il  servizio  pubblico alla famiglia e
realizza  un'organica  ed  integrata  politica  di sostegno al nucleo
familiare.  A  tal  fine,  nel  rispetto delle convinzioni etiche dei
cittadini,  tutela  la  vita  in  tutte  le  sue fasi con particolare
attenzione  alla  gestante,  al  periodo  prenatale  e  all'infanzia,
favorisce  la maternita' e la paternita' consapevoli, la solidarieta'
fra  le  generazioni  e  la  parita'  tra  uomo  e donna, sostiene la
corresponsabilita' dei genitori negli impegni di cura e di educazione
dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito
familiare,  attua,  anche  attraverso  l'azione  degli  enti  locali,
politiche  sociali,  sanitarie,  economiche  e  di organizzazione dei
servizi  finalizzate  a  rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale  che  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  nella
famiglia.
    3.  Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attivita'
resa, con le finalita' e gli obiettivi di cui alla presente legge, da
strutture  pubbliche  o private senza fini di lucro, che rispettino i
criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori
regionali  allo  scopo  di  garantire  l'efficacia,  la  qualita', la
trasparenza  ed  il  migliore  rapporto  costi-benefici  del servizio
stesso.