(Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 10 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di intervento 1. La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonche' della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, a 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia cosi' come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonche' quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinita'. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito e' considerato componente della famiglia. 2. La Regione promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare. A tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternita' e la paternita' consapevoli, la solidarieta' fra le generazioni e la parita' tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilita' dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia. 3. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attivita' resa, con le finalita' e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la qualita', la trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del servizio stesso.