Art. 2. O b i e t t i v i 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione, nella propria attivita' di indirizzo politico e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi: a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico; b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternita' e della paternita', garantendo il diritto alla procreazione libera e consapevole e valorizzando il principio della corresponsabilita' dei genitori nei confronti della prole; c) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficolta' economiche e sociali secondo il disposto dell'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza; d) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto; e) promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, nonche' dei rapporti intergenerazionali; f) promuovere le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunita' tra uomo e donna, nonche' la maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli; g) favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise, anche attraverso l'offerta di opportunita' e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilita' o a stati di bisogno economico; h) garantire il rispetto del diritto di libera scelta della famiglia nei confronti dei soggetti giuridici erogatori di prestazioni, nonche' del principio di sussidiarieta' nel rapporto tra la famiglia e le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste ultime l'onere economico dei servizi sanitari e socio-assistenziali secondo la normativa vigente: i) sviluppare, tra le finalita' dei consultori pubblici e di quelli privati riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 6 settembre 1976, a 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternita' all'infanzia e alla famiglia), la valorizzazione sociale e personale della maternita' e della paternita', la tutela dei minori e della donna, l'unita' e la stabilita' familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarieta' sociale; j) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarieta', l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si occupano; l) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarieta' e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacita' delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali; m) promuovere attivita' di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonche' il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari; n) prevedere la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia; o) garantire una diffusa informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.