Art. 2.
                          O b i e t t i v i
    1.  Per  la  realizzazione  delle finalita' di cui all'art. 1, la
Regione,   nella   propria  attivita'  di  indirizzo  politico  e  di
programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
      a) favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante
la  rimozione  degli  ostacoli  che  si presentano nelle diverse fasi
della  vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere
abitativo, lavorativo ed economico;
      b) sostenere l'alto valore personale e sociale della maternita'
e  della paternita', garantendo il diritto alla procreazione libera e
consapevole  e valorizzando il principio della corresponsabilita' dei
genitori nei confronti della prole;
      c) realizzare   e  favorire  interventi  volti  a  prevenire  e
rimuovere  difficolta'  economiche  e  sociali  secondo  il  disposto
dell'art. 4  della  legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale   della   maternita'  e  sull'interruzione  volontaria  della
gravidanza)  che  possano  indurre  la  madre  all'interruzione della
gravidanza;
      d) tutelare  il benessere di tutti i componenti della famiglia,
con   particolare  riguardo  alle  situazioni  che  possono  incidere
negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
      e) promuovere  e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni
familiari, nonche' dei rapporti intergenerazionali;
      f) promuovere  le  iniziative volte a favorire l'uguaglianza di
opportunita'  tra  uomo  e donna, nonche' la maggiore condivisione da
parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
      g) favorire   i   coniugi   nel   conseguimento   delle  scelte
procreative   liberamente   decise,  anche  attraverso  l'offerta  di
opportunita'  e  di  idonei  sostegni  volti  a rimuovere limitazioni
dovute ad infertilita' o a stati di bisogno economico;
      h) garantire  il  rispetto  del  diritto di libera scelta della
famiglia   nei   confronti   dei   soggetti  giuridici  erogatori  di
prestazioni, nonche' del principio di sussidiarieta' nel rapporto tra
la  famiglia  e  le istituzioni pubbliche, restando comunque a queste
ultime  l'onere  economico dei servizi sanitari e socio-assistenziali
secondo la normativa vigente:
      i) sviluppare,  tra  le  finalita' dei consultori pubblici e di
quelli  privati  riconosciuti  ai  sensi degli articoli 13 e 14 della
legge  regionale 6 settembre 1976, a 44 (Istituzione del servizio per
l'educazione  sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per
l'assistenza  alla  maternita'  all'infanzia  e  alla  famiglia),  la
valorizzazione   sociale   e   personale  della  maternita'  e  della
paternita',  la  tutela  dei  minori  e  della  donna,  l'unita' e la
stabilita'  familiare  finalizzate  comunque  al  benessere  dei suoi
componenti e la solidarieta' sociale;
      j) promuovere   e  sostenere  le  iniziative  finalizzate  alla
creazione  di  reti  primarie di solidarieta', l'associazionismo e la
cooperazione,  al  fine di favorire forme di auto-organizzazione e di
aiuto  solidaristico  tra  le famiglie per la cura dei bambini, degli
adolescenti,  degli  anziani, dei disabili. Per sostenere le famiglie
che versano in situazioni di disagio si provvede allo sviluppo e alla
riorganizzazione dei servizi sociali che di tale area si occupano;
      l)  sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una
prospettiva  di  solidarieta'  e  di  mutuo  aiuto,  a  sviluppare le
capacita'  delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle
proprie funzioni educative e sociali;
      m) promuovere  attivita'  di  tutela, assistenza e consulenza a
sostegno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dei minori orfani o
comunque  privi  dell'assistenza  dei  genitori,  delle vittime della
violenza  anche  sessuale,  dei  minori  sottoposti a maltrattamenti,
abusi  e  abbandoni, nonche' il sostegno della coppia madre e bambino
vittima di violenze familiari;
      n) prevedere  la  formazione  e l'aggiornamento degli operatori
dei servizi alla famiglia;
      o)  garantire una diffusa informazione sul territorio regionale
relativa ai servizi previsti nella presente legge.