Art. 3. Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa 1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse, nella misura del 2%, sui prestiti alle giovani coppie, cosi' come definite dal comma 13, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa di cui al comma 9. 2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficolta' economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessita' della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purche' in possesso di un reddito complessivo non superiore al L. 80.000.000. L'onere degli interessi e' a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di L. 70.000.000 di prestito contratto. 3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre la Regione, su richiesta dell'istituto di credito, puo' concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2. 4. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, e' costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e all'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 2. Le modalita' di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia. 5. Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 e' costituito presso Finlombarda S.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l'adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalita' di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un'apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a. per l'attivita' di gestione. Con l'utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell'importo mutuato, fermo restando l'importo massimo di L. 70.000.000. 6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l'entita' dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalita' di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per finanziamenti effettuati dagli istituti di credito, ai sensi dei commi 1 e 2. Nelle convenzioni sono definiti: a) le modalita' di presentazione delle domande e le altre modalita' operative per l'accesso ai finanziamenti; b) le procedure per l'esame delle domande; c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione di finanziamenti; d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia; e) le modalita' di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi. 7. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa. 8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non puo' comunque essere superiore alla misura massima del 2%. 9. Per agevolare l'accesso alla prima casa la Regione favorisce ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolate consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima del 2% sui mutui contratti dai beneficiari. La giunta regionale definisce annualmente le risorse finanziarie destinate alle agevolazioni che vengono prioritariamente concesse nell'ordine: alle giovani coppie; alle gestanti sole; al genitore solo con figli minori a carico; a nuclei familiari con almeno tre figli. I contributi sono concessi sulla base delle modalita' di cui al comma 10 e dei requisiti di cui al comma 11. 10. I contributi sono concessi per una durata decennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di L. 100.000.000 di mutuo. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l'istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemperamento della migliore offerta in termini finanziari, di garanzia, di efficacia, sicurezza e tempestivita' nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza sul territorio regionale. 11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti: a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalita'; c) non aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore a L. 80.000.000. 12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti: a) non essere di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso); b) non avere superficie utile superiore a mq 95 ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 agosto 1978 a 457 (Norme per l'edilizia residenziale). 13. Ai fini dell'attuazione delle norme previste dai precedenti commi, per "giovani coppie" s'intendono quelle, con reddito annuo complessivo non superiore a L. 80.000.000, che: a) contraggano matrimonio entro un anno o lo abbiano contratto da non piu' di un anno dalla data di approvazione del provvedimento di cui alla lettera d) del comma 16; b) non abbiano componenti di eta' superiore ai 35 anni. 14. Per "reddito complessivo" s'intende il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi diminuito di L. 4.000.000 per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo, e di L. 8.000.000 per ogni figlio che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 15. I limiti di reddito e l'entita' dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla giunta regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilita' di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT. 16. La giunta regionale determina le modalita' operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo e, in particolare, procede a: a) adottare gli schemi di convenzione di cui ai commi 4 e 5; b) individuare eventuali limiti per la cumulabilita' delle provvidenze di cui al presente articolo, tra di loro, nonche' con le altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati; c) precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, nonche' determinare le modalita' per la documentazione delle stesse; d) individuare le categorie di beneficiari e determinare le procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.