Art. 3.
         Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa
    1.  Al  fine  di  contribuire  a rimuovere gli ostacoli di natura
economica  alla  formazione  e  allo  sviluppo  di nuove famiglie, la
Regione  favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni
agevolati,  consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di
interesse,  nella  misura  del  2%, sui prestiti alle giovani coppie,
cosi'  come  definite  dal  comma  13,  per  soddisfare  le  esigenze
familiari  collegate  o  conseguenti  al  matrimonio,  opportunamente
documentate,  con  esclusione  delle esigenze legate all'accesso alla
prima casa di cui al comma 9.
    2. Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da
restituire  secondo  piani  di rimborso concordati, senza interessi a
carico  del  mutuatario,  ai  soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in
situazione  di temporanea difficolta' economica, per il finanziamento
di spese relative a tutte le necessita' della vita familiare compreso
il  pagamento  degli  affitti,  purche'  in  possesso  di  un reddito
complessivo  non  superiore al L. 80.000.000. L'onere degli interessi
e'  a  totale  carico della Regione. A tali prestiti possono accedere
anche  giovani  coppie.  I  contributi  di cui al presente comma e al
comma  1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati
fino ad un importo massimo di L. 70.000.000 di prestito contratto.
    3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di
offrire  sufficienti  garanzie  reali  per  il  mutuo  che  intendono
contrarre  la  Regione,  su  richiesta dell'istituto di credito, puo'
concedere  fidejussione  gratuita  a  garanzia  dell'obbligazione  di
restituzione  delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di
cui al comma 2.
    4.  Per  l'attuazione  di  quanto  disposto  ai  commi  1 e 2, e'
costituito  un  apposito  fondo finalizzato all'abbattimento parziale
del 2% del tasso di interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e
all'abbattimento  totale  per  le  agevolazioni di cui al comma 2. Le
modalita'  di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da
apposite  convenzioni  tra  la Regione e gli istituti e le aziende di
credito operanti in Lombardia.
    5.  Per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 e' costituito
presso Finlombarda S.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a
garantire   l'adempimento  della  obbligazione  di  restituzione  del
capitale  mutuato.  Le modalita' di indirizzo e di gestione del fondo
sono  regolamentate  da  un'apposita convenzione da stipularsi tra la
Regione  Lombardia  e Finlombarda S.p.a. per l'attivita' di gestione.
Con   l'utilizzo   di   tale  fondo  la  Regione  garantisce  il  50%
dell'importo   mutuato,   fermo  restando  l'importo  massimo  di  L.
70.000.000.
    6.  Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano
l'entita'  dei  finanziamenti resi disponibili e fissano le modalita'
di  determinazione  del  tasso  di  interesse  per  le  operazioni di
prestito  di  cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico
del  proprio  bilancio  gli  importi  necessari a finanziare il fondo
abbattimento  tassi  per  finanziamenti  effettuati dagli istituti di
credito, ai sensi dei commi 1 e 2.
    Nelle convenzioni sono definiti:
      a) le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  e le altre
modalita' operative per l'accesso ai finanziamenti;
      b) le procedure per l'esame delle domande;
      c) i   tempi   per   l'istruttoria  e  per  la  concessione  di
finanziamenti;
      d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
      e) le  modalita'  di  rendicontazione  della quota di interessi
debitori a carico del fondo abbattimento interessi.
    7.  Nell'ambito  delle  convenzioni  stipulate  con le aziende di
credito  incaricate  di  gestire  il servizio di tesoreria regionale,
possono  essere  stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati
ad  agevolare l'accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle
giovani  coppie,  di  cui  al  comma  13,  e delle gestanti sole, con
particolare  riferimento all'individuazione delle risorse finanziarie
messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di
interesse  ed  ai  tempi  ed  alle  procedure  per la concessione dei
finanziamenti.   La   giunta   regionale   puo'   stipulare  apposite
convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia
per agevolare il credito finalizzato all'acquisto della prima casa.
    8.  Le  eventuali  agevolazioni,  a favore delle giovani coppie e
delle  gestanti  sole,  che,  in base agli accordi di cui al comma 7,
risultino  a  carico degli istituti di credito convenzionati, possono
essere  integrate  dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso
di  interesse  sui  finanziamenti  concessi;  tale riduzione non puo'
comunque essere superiore alla misura massima del 2%.
    9.  Per  agevolare l'accesso alla prima casa la Regione favorisce
ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, l'erogazione di finanziamenti
a   tasso  e  condizioni  agevolate  consistenti  in  contributi  per
l'abbattimento  del tasso d'interesse nella misura massima del 2% sui
mutui  contratti  dai  beneficiari.  La  giunta  regionale  definisce
annualmente  le  risorse  finanziarie destinate alle agevolazioni che
vengono  prioritariamente  concesse nell'ordine: alle giovani coppie;
alle  gestanti  sole;  al  genitore solo con figli minori a carico; a
nuclei  familiari  con  almeno  tre figli. I contributi sono concessi
sulla  base delle modalita' di cui al comma 10 e dei requisiti di cui
al comma 11.
    10.  I  contributi  sono concessi per una durata decennale e sono
commisurati fino ad un importo massimo di L. 100.000.000 di mutuo. In
caso  di  estinzione  anticipata del mutuo da parte del beneficiario,
cessa l'erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed
accelerare  la  procedura  di  accesso  al  mutuo  viene individuato,
secondo  le  procedure  di  legge, l'istituto di credito erogante. La
scelta avviene mediante comparazione e contemperamento della migliore
offerta in termini finanziari, di garanzia, di efficacia, sicurezza e
tempestivita'  nell'adempimento  dei carichi istruttori e di presenza
sul territorio regionale.
    11.  Per  fruire  dei  benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi
previsti devono possedere i seguenti requisiti:
      a) non  essere  proprietari di altro alloggio adeguato ai sensi
dell'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina
dell'assegnazione   e   della  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica);
      b) non  aver  fruito  di  altre  agevolazioni  pubbliche per le
medesime finalita';
      c) non  aver  percepito  cumulativamente un reddito complessivo
superiore a L. 80.000.000.
    12.  L'alloggio  oggetto  delle  agevolazioni  deve  possedere  i
seguenti requisiti:
      a) non  essere  di  lusso  ai  sensi  del  d.m.  2 agosto  1969
(Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
      b) non  avere  superficie  utile  superiore  a  mq  95 ai sensi
dell'art. 16,  comma  3,  della  legge 5 agosto 1978 a 457 (Norme per
l'edilizia residenziale).
    13.  Ai  fini dell'attuazione delle norme previste dai precedenti
commi,  per  "giovani  coppie"  s'intendono quelle, con reddito annuo
complessivo non superiore a L. 80.000.000, che:
      a) contraggano  matrimonio entro un anno o lo abbiano contratto
da  non  piu' di un anno dalla data di approvazione del provvedimento
di cui alla lettera d) del comma 16;
      b) non abbiano componenti di eta' superiore ai 35 anni.
    14.  Per  "reddito  complessivo"  s'intende il reddito imponibile
risultante  dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi  diminuito di L.
4.000.000  per  ogni figlio a carico alla data di presentazione della
domanda  per  l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo, e
di  L. 8.000.000 per ogni figlio che si trovi nelle condizioni di cui
all'art. 3  della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104 (legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate).
    15.  I  limiti di reddito e l'entita' dei contributi previsti dal
presente   articolo   possono   essere   rideterminati  dalla  giunta
regionale, con cadenza biennale e con riferimento alle disponibilita'
di  bilancio,  in  ragione  delle  variazioni  dei  prezzi al consumo
accertate dall'ISTAT.
    16.   La   giunta  regionale  determina  le  modalita'  operative
necessarie  a  dare  attuazione  alle  misure  previste  dal presente
articolo e, in particolare, procede a:
      a) adottare gli schemi di convenzione di cui ai commi 4 e 5;
      b) individuare  eventuali  limiti  per  la  cumulabilita' delle
provvidenze  di cui al presente articolo, tra di loro, nonche' con le
altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati;
      c) precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento
di   cui  al  comma  1,  nonche'  determinare  le  modalita'  per  la
documentazione delle stesse;
      d) individuare  le  categorie  di  beneficiari e determinare le
procedure   ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  previste  dal
presente articolo.