Art. 4. Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari. 1. Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i processi di disadattamento, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalita' organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali. 2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con l'intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a: a) realizzare forme di auto-organizzazione e mutualita' familiari, quali i "nidi famiglia". Per nido famiglia s'intende l'attivita' di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti; b) potenziare la ricettivita' dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla giunta regionale; c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attivita' ludiche ed educative per l'infanzia; d) realizzare l'attivita' di organizzazione delle "banche del tempo" di cui all'art. 5, comma 6, o di altre attivita' che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attivita' di cura, sostegno e ricreazione del minore: e) agevolare la ricerca di persone che accudiscano bambini a domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attivita'; f) organizzare direttamente, previa convenzione con l'impresa, servizi nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore dei figli dei lavoratori; g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica; h) attivare, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce le modalita' operative necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 e, in particolare, i tempi, le modalita' per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, l'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e la procedura per la formazione della graduatoria. 4. Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati. 5. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le tipologie di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo, le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione della graduatoria e l'erogazione dei benefici. 6. La Regione nell'ambito dell'attivita' di formazione professionale di sua competenza: a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l'attivita' lavorativa per motivi di maternita' e/o di cura di un componente del nucleo familiare; b) promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi; c) finanzia corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al comma 4. 7. La Regione promuove specifiche attivita' di formazione e riqualificazione rivolte agli operatori dei servizi socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge. 8. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attivita' di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternita' e paternita'. 9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a: a) prevenire e rimuovere le difficolta' che potrebbero indurre la madre all'interruzione della gravidanza; b) prevenire e rimuovere le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro; c) garantire gli interventi finalizzati alla cura della infertilita' ed abortivita' spontanea e lavorativa; d) predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando le risorse di enti pubblici e di privato sociale, di volontariato, nonche' le reti informali di solidarieta'; e) effettuare programmi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternita' e maternita' responsabile. 10. E' fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati autorizzati di assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonche' programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi devono essere offerte modalita' di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la liberta' di scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale degli operatori, nonche' delle convinzioni etiche e dell'integrita' psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in particolare, sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti. 11. Al fine di perseguire le finalita' e gli obiettivi della presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualita'. Tali programmi sono presentati dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti, in conformita' degli obiettivi di cui all'art. 2. 12. La Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione. 13. La Regione eroga, mediante i dipartimenti per le attivita' socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie, a carico del fondo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 15, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali), al fine di garantire, a domicilio, prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. Tali contributi consistono in buoni servizio a favore delle famiglie per l'acquisizione diretta delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati, accreditati o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al presente comma vengono definite, in sede di programmazione annuale, all'interno della quota del fondo sanitario regionale destinata alle attivita' socio-sanitarie integrate. 14. L'ordine di priorita' degli aventi titolo ai buoni servizio di cui al comma 13 e' determinato sulla base del quoziente familiare definito al comma 15. 15. Il quoziente familiare e' determinato in base ai seguenti elementi: a) reddito complessivo del nucleo familiare; b) numero dei componenti della famiglia; c) presenza nel nucleo familiare di: c1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico; c2) anziano convivente non autosufficiente; c3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico. 16. La giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 5 comma 8: a) qualifica l'incidenza degli stati di cui al comma 15, lettera c), al fine della concreta determinazione del quoziente familiare; b) definisce le modalita' operative per la presentazione delle domande ai comuni per i necessari adempimenti istruttori e per la concessione dei contributi. 17. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attivita' lavorativa per ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli. 18. Per tutti i servizi previsti dai commi 6, 7, 8 e 13 del presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla libera scelta del luogo e del soggetto erogatore del servizio favorendone l'esercizio attraverso il convenzionamento o l'accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati presenti sul territorio regionale.