Art. 4.
Potenziamento   dei   servizi   socio-educativi,   agevolazioni   per
    l'acquisto  di  strumenti  tecnologicamente  avanzati, formazione
    professionale, interventi socio-sanitari.
    1. Nel rispetto dei diritti del bambino ed al fine di prevenire i
processi  di  disadattamento,  i servizi socio-educativi per la prima
infanzia  prevedono modalita' organizzative flessibili per rispondere
alle  esigenze  delle  famiglie,  con particolare attenzione a quelle
numerose e monoparentali.
    2. La Regione promuove e sostiene l'adozione, preferibilmente con
l'intervento  dei  comuni,  di  iniziative  innovative  da  parte  di
associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:
      a) realizzare   forme   di   auto-organizzazione  e  mutualita'
familiari,  quali  i  "nidi  famiglia".  Per  nido famiglia s'intende
l'attivita'  di  cura  di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di
lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti;
      b) potenziare  la ricettivita' dei servizi di asili nido, anche
mediante  il  convenzionamento  con  i  soggetti  che gestiscono tali
servizi  secondo  gli  standard qualitativi ed organizzativi definiti
dalla giunta regionale;
      c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per
la realizzazione di attivita' ludiche ed educative per l'infanzia;
      d) realizzare  l'attivita'  di organizzazione delle "banche del
tempo"  di  cui  all'art. 5,  comma  6,  o  di  altre  attivita'  che
favoriscano  il  mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle
attivita' di cura, sostegno e ricreazione del minore:
      e) agevolare  la  ricerca  di persone che accudiscano bambini a
domicilio, favorendo la predisposizione in luoghi pubblici di elenchi
di persone qualificate disponibili all'esercizio di tale attivita';
      f) organizzare  direttamente, previa convenzione con l'impresa,
servizi  nido presso la sede di imprese pubbliche e private, a favore
dei figli dei lavoratori;
      g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
      h) attivare,   con   particolare   riguardo  ai  capoluoghi  di
provincia,  spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione
dei minori.
    3.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge,   la   giunta   regionale  definisce  le  modalita'  operative
necessarie  all'attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  2  e, in
particolare,  i tempi, le modalita' per la presentazione dei progetti
di  iniziative  innovative,  l'organismo  competente alla valutazione
tecnica   degli  stessi  e  la  procedura  per  la  formazione  della
graduatoria.
    4.  Al  fine  di  agevolare  l'integrazione  ed  il reinserimento
sociale  e professionale di portatori di handicap, la Regione concede
alla famiglia contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente
avanzati.
    5.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale sono definite le
tipologie  di strumenti, di cui al comma 4, ammissibili a contributo,
le  modalita'  e  i  termini  per la presentazione delle richieste di
contributo,  la  formazione  della  graduatoria  e  l'erogazione  dei
benefici.
    6.   La   Regione   nell'ambito   dell'attivita'   di  formazione
professionale di sua competenza:
      a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle
donne,  in  particolare  in  materia di aggiornamento e riconversione
professionale,  al  fine  di  favorire  il  reinserimento nel sistema
occupazionale  del cittadino che ha interrotto l'attivita' lavorativa
per  motivi  di  maternita'  e/o  di cura di un componente del nucleo
familiare;
      b) promuove corsi di formazione rivolti ai soggetti che operano
nell'ambito dei servizi socio-educativi;
      c)  finanzia  corsi di formazione diretti ai soggetti di cui al
comma 4.
    7.  La  Regione  promuove  specifiche  attivita'  di formazione e
riqualificazione     rivolte     agli     operatori    dei    servizi
socio-assistenziali  coinvolti  nell'attuazione degli obiettivi della
presente legge.
    8.  La  Regione  riconosce  e sovvenziona i servizi alla famiglia
erogati  da  soggetti  pubblici  e  privati  accreditati per svolgere
attivita'  di  informazione  e  formazione  sulla  vita  coniugale  e
familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternita'
e paternita'.
    9. Gli interventi previsti sono volti in particolare a:
      a) prevenire  e rimuovere le difficolta' che potrebbero indurre
la madre all'interruzione della gravidanza;
      b) prevenire  e  rimuovere  le  cause  di potenziale fattore di
danno per il nascituro;
      c) garantire   gli   interventi  finalizzati  alla  cura  della
infertilita' ed abortivita' spontanea e lavorativa;
      d) predisporre   ed  organizzare,  per  ogni  famiglia  che  lo
richieda,   un   piano   personalizzato   di   sostegno  psicologico,
socio-assistenziale  e  sanitario,  utilizzando  le  risorse  di enti
pubblici  e  di  privato  sociale,  di  volontariato, nonche' le reti
informali di solidarieta';
      e) effettuare   programmi   relativi  all'affido  familiare  ed
all'adozione,  intesi  come  esercizio  della paternita' e maternita'
responsabile.
    10.  E'  fatto  obbligo  pariteticamente ai consultori pubblici e
privati  autorizzati  di  assicurare la realizzazione di programmi di
formazione  dei  giovani  al  futuro  ruolo di coniugi e di genitori,
nonche'   programmi   formativi   ed   informativi   riguardanti   la
procreazione  responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione.
Nell'ambito  di  tali  programmi  devono  essere offerte modalita' di
sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la liberta'
di  scelte procreatrici, nel rispetto della deontologia professionale
degli  operatori,  nonche' delle convinzioni etiche e dell'integrita'
psicofisica delle persone. Adeguata informazione deve essere data, in
particolare,  sui  diritti  della  donna in stato di gravidanza e sui
servizi  socio-sanitari  ed  assistenziali esistenti sul territorio a
favore del bambino e a tutela dei suoi diritti.
    11.  Al  fine  di  perseguire  le finalita' e gli obiettivi della
presente   legge,  la  Regione  promuove  programmi  sperimentali  di
informazione   sui   temi  della  sessualita'.  Tali  programmi  sono
presentati  dai consultori pubblici e da quelli privati riconosciuti,
in conformita' degli obiettivi di cui all'art. 2.
    12.  La  Regione sostiene e valorizza l'assistenza a domicilio in
tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e
come intervento specifico alternativo alla istituzionalizzazione.
    13.  La  Regione  eroga, mediante i dipartimenti per le attivita'
socio sanitarie integrate (ASSI), contributi economici alle famiglie,
a  carico  del  fondo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 15, della
legge  regionale  11  luglio  1997,  n. 31 (Norme per il riordino del
servizio  sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei
servizi  sociali),  al  fine  di  garantire, a domicilio, prestazioni
assistenziali  di  rilievo  sanitario.  Tali contributi consistono in
buoni  servizio  a  favore  delle famiglie per l'acquisizione diretta
delle   prestazioni   erogate   dai   soggetti  pubblici  e  privati,
accreditati  o convenzionati. Le risorse per le prestazioni di cui al
presente  comma  vengono definite, in sede di programmazione annuale,
all'interno  della quota del fondo sanitario regionale destinata alle
attivita' socio-sanitarie integrate.
    14.  L'ordine  di priorita' degli aventi titolo ai buoni servizio
di  cui al comma 13 e' determinato sulla base del quoziente familiare
definito al comma 15.
    15.  Il  quoziente  familiare  e' determinato in base ai seguenti
elementi:
      a) reddito complessivo del nucleo familiare;
      b) numero dei componenti della famiglia;
      c) presenza nel nucleo familiare di:
        c1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
        c2) anziano convivente non autosufficiente;
        c3)   soggetto   in   situazione   di   particolare   disagio
psico-fisico.
    16.  La  giunta  regionale, sentita la consulta di cui all'art. 5
comma 8:
      a) qualifica  l'incidenza  degli  stati  di  cui  al  comma 15,
lettera c),  al  fine  della  concreta  determinazione  del quoziente
familiare;
      b) definisce  le modalita' operative per la presentazione delle
domande  ai  comuni  per  i necessari adempimenti istruttori e per la
concessione dei contributi.
    17.  La  Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la
stipula  di  accordi  tra  le  organizzazioni  imprenditoriali  e  le
organizzazioni sindacali che consentano la sospensione dell'attivita'
lavorativa  per  ragioni  di  assistenza  e di cura ai familiari e ai
figli.
    18.  Per  tutti  i  servizi  previsti  dai commi 6, 7, 8 e 13 del
presente articolo, la Regione garantisce il diritto del fruitore alla
libera  scelta  del  luogo  e  del  soggetto  erogatore  del servizio
favorendone    l'esercizio    attraverso    il   convenzionamento   o
l'accreditamento  dei  soggetti erogatori pubblici e privati presenti
sul territorio regionale.