Art. 5.
             Promozione dell'associazionisino familiare
    1.  La Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta', in
base  al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non
possono  essere  piu' adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati
come  singoli  o  nelle  formazioni  sociali in cui si svolge la loro
personalita',  valorizza  e sostiene la solidarieta' tra le famiglie,
promuovendo  le  associazioni  e  le  formazioni  di  privato sociale
rivolte a:
      a) organizzare   ed   attivare  esperienze  di  associazionismo
sociale,  atto  a  favorire  il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di
cura  familiare,  anche  mediante  l'organizzazione  di  "banche  del
tempo";
      b) promuovere  iniziative  di sensibilizzazione e formazione al
servizio  delle  famiglie,  in  relazione  ai loro compiti sociali ed
educativi.
    2.  La  giunta  regionale  provvede,  entro  novanta giorni dalla
entrata  in vigore della presente legge, a censire le associazioni di
cui   al   comma  1,  costituitesi  sul  territorio  regionale  ed  a
iscriverle,  a  domanda, sulla base di modalita' predeterminate dalla
giunta  medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso
la direzione regionale competente.
    3.  Le  associazioni  familiari  iscritte  nel registro di cui al
comma  2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri
enti  pubblici  per  lo  svolgimento  di  interventi o la gestione di
servizi  o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati
al sostegno della famiglia.
    4.  Si  intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma
1,  lettera  a),  le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo
scambio,  tra  i  soci,  di  prestazioni  di  servizi  e di sussidi a
sostegno della famiglia.
    5.  Per  sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni
di  privato  sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle
disponibilita'  finanziarie  dei singoli bilanci di esercizio e sulla
base  di criteri e modalita' definiti dalla giunta regionale, concede
contributi,  ad  integrazione  delle  quote  annualmente  versate dai
singoli associati.
    6.  Per  "banche  del tempo", ai fini del comma 1, lettera a), si
intendono   forme   di   organizzazione  mediante  le  quali  persone
disponibili  ad  offrire  gratuitamente  parte  del proprio tempo per
attivita' di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione
con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento
e  l'intermediazione  tra i soggetti interessati alla banca del tempo
sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.
    7. La Regione, in attuazione dello Statuto, favorisce le forme di
associazionismo  e  di  autogestione  come  modalita'  necessaria per
garantire  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  cittadini  alla
realizzazione della politica regionale per la famiglia.
    8.  E'  istituita  presso  la  direzione  regionale competente in
materia   di   interventi   sociali   la   consulta  regionale  delle
associazioni familiari composta da:
      a) assessore regionale competente;
      b) tre  rappresentanti  delle associazioni di famiglie iscritte
nel registro di cui al comma 2;
      c) tre  rappresentanti  di  strutture  di  autorganizzazione  a
livello regionale di servizi tra le famiglie;
      d) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;
      e) un rappresentante delle province designato dalla UPL;
      f) un    direttore    di    dipartimento   per   le   attivita'
socio-sanitarie  integrate  (ASSI), indicato dall'assessore regionale
competente.
    9.  Con deliberazione della giunta regionale, da approvarsi entro
novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente legge, sono
stabiliti  i  criteri  e  le modalita' di nomina dei componenti della
consulta.  La  consulta e' nominata ed insediata dal Presidente della
giunta regionale.
    10.  La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera
un  proprio  regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina
dei   lavori.  Il  supporto  tecnico-organizzativo,  i  locali  e  le
attrezzature  necessari  per  il  funzionamento  della  consulta sono
forniti dalla Regione.
    11. La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso
della quale e' stata insediata.
    12.  La consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla
predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano
la  politica  per la famiglia, nonche' in ordine all'attuazione della
medesima.