Art. 6. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e' istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sara' determinata con la legge di bilancio. 2. Per le finalita' di cui all'art. 3, commi 3 e' 5, sono istituiti un apposito fondo di garanzia ed un capitolo per la gestione del fondo medesimo, le cui dotazioni finanziarie, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, saranno determinate con la legge di bilancio. 3. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 9, e' istituito un apposito fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa, distintamente alimentato con risorse statali e con risorse autonome regionali. La dotazione finanziaria del fondo finanziato con risorse regionali sara' determinata con successivo provvedimento di legge, La quota finanziata con risorse statali nel limite massimo di L. 80.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 trova copertura mediante utilizzo delle economie relative alle annualita' dei limiti di impegno di cui all'art. 61 del d.lgs. 31 manzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo l della legge 15 mano 1997, n. 59). 4. Per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti appositi capitoli per spese e contributi, la cui dotazione finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, sara' determinata con la legge di bilancio. 5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 6, lettera a) e lettera c) si provvedera' con gli stanziamenti dei capitoli dell'obiettivo 2.5.1 "Formazione professionale" del bilancio per l'esercizio finanziario 2000. 6. Per le finalita' di cui all'art. 5, commi 8 e seguenti, si provvedera' con gli stanziamenti del capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spesa" del bilancio per l'esercizio finanziario 2000. 7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione delle spese: all'ambito 2, settore 2 e' istituito il nuovo obiettivo 2.2.9. "Servizio alla famiglia"; all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5093 "Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per le esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio nonche' per il pagamento degli interessi sui prestiti d'onore"; all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5091 "Fondo di garanzia per le operazioni di finanziamento di esigenze familiari connesse o conseguenti al matrimonio o legate a situazioni di temporanea difficolta' economica"; all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5092 "Compenso a Finlombarda S.p.a. per l'attivita' di gestione del fondo di garanzia per il finanziamento delle esigenze familiari"; all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5090 "Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento regionale"; all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5104 "Spese per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi socio-sanitari e per la promozione dell'associazionismo familiare"; all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria il capitolo 2.2.9.1.5109 "Contributi per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi socio-sanitari e per la promozione dell'associazionismo familiare". Al bilancio pluriennale 1999/2001 per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione delle entrate: . al titolo 2, categoria 1, e' istituito il capitolo 2.1.5088 "Economie derivanti dai trasferimenti statali in annualita' di edilizia residenziale pubblica" con la dotazione finanziaria di lire 80.000.000.000. Stato di previsione delle spese: all'ambito 2, settore 2, obiettivo 9 e' istituito il capitolo 2.2.9.1.5089 "Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale" con la dotazione finanziaria di L. 80.000.000.000. 8. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati all'accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2.1.5088. 9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 sono autorizzate variazioni compensative di fondi, ai sensi dell'art. 36, comma 7-quinquies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni, tra il capitolo 2.2.9.1.5104 e capitoli appartenenti al gruppo capitoli "2.3.5.1.2769". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 6 dicembre 1999 FORMIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 ottobre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 26 novembre 1999, prot. n. 20102/3114).