Art. 6.
                          Norma finanziaria
    1.  Per le finalita' di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e' istituito
un   apposito  fondo  per  l'abbattimento  degli  interessi,  la  cui
dotazione  finanziaria  a  decorrere dall'esercizio finanziario 2000,
sara' determinata con la legge di bilancio.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 3,  commi  3 e' 5, sono
istituiti  un  apposito  fondo  di  garanzia  ed  un  capitolo per la
gestione   del  fondo  medesimo,  le  cui  dotazioni  finanziarie,  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2000, saranno determinate con la
legge di bilancio.
    3.  Per  le finalita' di cui all'art. 3, comma 9, e' istituito un
apposito fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti
per  l'accesso  alla prima casa, distintamente alimentato con risorse
statali  e  con  risorse autonome regionali. La dotazione finanziaria
del  fondo  finanziato  con  risorse  regionali sara' determinata con
successivo  provvedimento  di  legge, La quota finanziata con risorse
statali  nel  limite  massimo  di  L.  80.000.000.000 per l'esercizio
finanziario  2000  trova  copertura  mediante utilizzo delle economie
relative alle annualita' dei limiti di impegno di cui all'art. 61 del
d.lgs.  31  manzo  1998,  n.  112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dallo  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo l della legge 15 mano 1997, n. 59).
    4.  Per  le  finalita'  di cui agli articoli 4 e 5 sono istituiti
appositi   capitoli   per   spese  e  contributi,  la  cui  dotazione
finanziaria   a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2000,  sara'
determinata con la legge di bilancio.
    5.  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 4, comma 6, lettera a) e
lettera   c)   si  provvedera'  con  gli  stanziamenti  dei  capitoli
dell'obiettivo  2.5.1  "Formazione  professionale"  del  bilancio per
l'esercizio finanziario 2000.
    6.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 5, commi 8 e seguenti, si
provvedera'  con gli stanziamenti del capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per
il  funzionamento  di  consigli,  comitati,  collegi  e  commissioni,
compresi  eventuali  compensi o gettoni di presenza, le indennita' di
missione   ed   i   rimborsi  spesa"  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 2000.
    7. Allo  stato  di  previsione  delle  entrate  e delle spese del
bilancio  per  l'esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale
1999/2001 sono apportate le seguenti variazioni:
    Stato di previsione delle spese:
      all'ambito  2, settore 2 e' istituito il nuovo obiettivo 2.2.9.
"Servizio alla famiglia";
      all'ambito  2,  settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria
il  capitolo  2.2.9.1.5093  "Fondo per l'abbattimento degli interessi
sui  mutui contratti per le esigenze familiari connesse o conseguenti
al  matrimonio  nonche' per il pagamento degli interessi sui prestiti
d'onore";
      all'ambito  2,  settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria
il  capitolo  2.2.9.1.5091  "Fondo  di  garanzia per le operazioni di
finanziamento   di  esigenze  familiari  connesse  o  conseguenti  al
matrimonio   o   legate   a   situazioni  di  temporanea  difficolta'
economica";
      all'ambito  2,  settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria
il   capitolo   2.2.9.1.5092   "Compenso  a  Finlombarda  S.p.a.  per
l'attivita'  di  gestione  del fondo di garanzia per il finanziamento
delle esigenze familiari";
      all'ambito  2,  settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria
il  capitolo  2.2.9.1.5090  "Fondo per l'abbattimento degli interessi
sui  mutui  contratti  per  l'accesso alla prima casa - finanziamento
regionale";
      all'ambito  2,  settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria
il  capitolo  2.2.9.1.5104  "Spese  per  il potenziamento dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l'acquisto di
strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e
la  riqualificazione  del  personale, per interventi socio-sanitari e
per la promozione dell'associazionismo familiare";
      all'ambito  2,  settore 2, obiettivo 9 e' istituito per memoria
il capitolo 2.2.9.1.5109 "Contributi per il potenziamento dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l'acquisto di
strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e
la  riqualificazione  del  personale, per interventi socio-sanitari e
per la promozione dell'associazionismo familiare".
    Al  bilancio pluriennale 1999/2001 per l'anno 2000 sono apportate
le seguenti variazioni:
    Stato di previsione delle entrate: .
      al  titolo  2,  categoria  1, e' istituito il capitolo 2.1.5088
"Economie  derivanti  dai  trasferimenti  statali  in  annualita'  di
edilizia  residenziale pubblica" con la dotazione finanziaria di lire
80.000.000.000.
    Stato di previsione delle spese:
      all'ambito  2,  settore 2, obiettivo 9 e' istituito il capitolo
2.2.9.1.5089  "Fondo  per  l'abbattimento  degli  interessi sui mutui
contratti  per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale" con
la dotazione finanziaria di L. 80.000.000.000.
    8.   Gli  impegni  sul  capitolo  2.2.9.1.5089  sono  subordinati
all'accertamento  del  corrispondente importo sul capitolo di entrata
2.1.5088.
    9.  A  decorrere dall'esercizio finanziario 2000 sono autorizzate
variazioni  compensative  di  fondi,  ai  sensi  dell'art.  36, comma
7-quinquies  della  legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni, tra il
capitolo  2.2.9.1.5104  e  capitoli  appartenenti  al gruppo capitoli
"2.3.5.1.2769".
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 6 dicembre 1999
                              FORMIGONI

    (Approvata  dal  consiglio  regionale nella seduta del 26 ottobre
1999  e  vistata dal commissario del governo con nota del 26 novembre
1999, prot. n. 20102/3114).