Art. 5.
    1.   L'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato presuntivamente in L. 100.000.000 (cento milioni) per l'anno
1999, e' posta a carico del capitolo di spesa n. 19410.
    2.  Per  gli  esercizi  futuri  la  stessa  legge approvativa dei
bilanci  regionali determinera' l'ammontare dei fondi da destinare al
finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.