Art. 5. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato presuntivamente in L. 100.000.000 (cento milioni) per l'anno 1999, e' posta a carico del capitolo di spesa n. 19410. 2. Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci regionali determinera' l'ammontare dei fondi da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.