Art. 10.
              Eliminazione dal conto dei residui attivi
    I  residui  attivi  rimasti  accesi  al  31  dicembre  1997 e non
riscossi  entro  il  termine  dell'esercizio  1998,  descritti  nella
colonna   n.  10  del  rendiconto  dell'entrata,  vengono  dichiarati
insussistenti  ed eliminati dal conto concorrendo cosi' a determinare
i risultati finali della gestione, come minori entrate.