Art. 10. Eliminazione dal conto dei residui attivi I residui attivi rimasti accesi al 31 dicembre 1997 e non riscossi entro il termine dell'esercizio 1998, descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo cosi' a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.