Art. 2.
                     Modalita' di partecipazione
    1.  Per  il conseguimento delle finalita' della presente legge la
Regione  si avvale dell'Istituto finanziario piemontese - Finpiemonte
S.p.a.  -  il  quale  acquisisce,  in  nome  e per conto proprio, una
partecipazione  azionaria nell'Agenzia di Pollenzo - S.p.a. - pari al
25 per cento del capitale sociale.
    2.  A  tal  fine la giunta regionale e' autorizzata ad approvare,
mediante  apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti
con  Finpiemonte  S.p.a.  che, pur salvaguardando l'esigenza di piena
autonomia  gestionale  della  partecipazione,  valga  a  garantire il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
    3.  Nell'ambito  del  complessivo  assetto  negoziale  di  cui al
comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.a. la disponibilita'
gratuita  del  mezzi  finanziari  occorrenti per l'acquisizione della
partecipazione  prevedendone,  nel  contempo,  la  restituzione  allo
scioglimento   della  societa;  eventuali  plusvalenze  patrimoniali,
accertate  in  sede di liquidazione societaria, verranno acquisite al
patrimonio regionale.
    4.  Il  regolamento  negoziale di cui al comma 2 deve tra l'altro
prevedere  quali  condizioni  per  la  partecipazione  di Finpiemonte
all'Agenzia di Pollenzo:
      a) la  modifica  statutaria  dell'Agenzia di Pollenzo S.p.a. da
cui  emerga  che  l'oggetto  principale  dell'Agenzia coincide con le
finalita' di cui all'art. 1;
      b) la   conoscenza   del   prezzo   a   base   d'asta   per  la
ristrutturazione   e   la  riqualificazione  del  fabbricato  oggetto
dell'investimento, accompagnato da un piano economico finanziario per
la copertura delle spese;
      c) la   garanzia  circa  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio  di  interesse  architettonico,  artistico, archeologico e
ambientale  del  fabbricato  e  dell'area di pertinenza, da definirsi
d'intesa con le soprintendenze competenti.