Art. 2. Modalita' di partecipazione 1. Per il conseguimento delle finalita' della presente legge la Regione si avvale dell'Istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.a. - il quale acquisisce, in nome e per conto proprio, una partecipazione azionaria nell'Agenzia di Pollenzo - S.p.a. - pari al 25 per cento del capitale sociale. 2. A tal fine la giunta regionale e' autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.a. che, pur salvaguardando l'esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. 3. Nell'ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.a. la disponibilita' gratuita del mezzi finanziari occorrenti per l'acquisizione della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della societa; eventuali plusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, verranno acquisite al patrimonio regionale. 4. Il regolamento negoziale di cui al comma 2 deve tra l'altro prevedere quali condizioni per la partecipazione di Finpiemonte all'Agenzia di Pollenzo: a) la modifica statutaria dell'Agenzia di Pollenzo S.p.a. da cui emerga che l'oggetto principale dell'Agenzia coincide con le finalita' di cui all'art. 1; b) la conoscenza del prezzo a base d'asta per la ristrutturazione e la riqualificazione del fabbricato oggetto dell'investimento, accompagnato da un piano economico finanziario per la copertura delle spese; c) la garanzia circa la tutela e la valorizzazione del patrimonio di interesse architettonico, artistico, archeologico e ambientale del fabbricato e dell'area di pertinenza, da definirsi d'intesa con le soprintendenze competenti.