Art. 3.
                 Partecipazione ad altre iniziative
    1. Allo scopo di perseguire le finalita' di cui all'art. 1, comma
1,  anche  su altri beni di interesse storico artistico di proprieta'
pubblica,  la Regione puo' partecipare ad enti o societa' di capitali
aventi le finalita' sopra dette, promosse dagli enti proprietari.