CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
                               Capo I
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione e durata
    Le  disposizioni  del  presente accordo si applicano al personale
dell'Amministrazione  regionale  di  cui  all'art. 1  del D.P.Reg. n.
11/1995  e  degli  enti  che adottano lo stesso contratto di lavoro e
fanno  riferimento  al  periodo  1998-1999  fatte salve le decorrenze
espressamente   previste  nei  successivi  articoli  per  particolari
istituti contrattuali.
    Ogni   disposizione   normativa   contrattuale  o  regolamentare,
concernente il trattamento giuridico ed economico ivi compreso quello
accessorio,  in quanto materia gia' delegificata, in contrasto con le
disposizioni del presente contratto viene come di seguito sostituita,
modificata  o  integrata  e  sara' rivista, in presenza della riforma
della  pubblica  amministrazione  e  della  dirigenza  della  Regione
Sicilia per il necessario adeguamento.
    Gli  istituti  economico-normativi  sostituiscono e modificano la
precedente  normativa  legislativa,  regolamentare  e contrattuale ai
sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 38/1991.
                               Art. 2.
                         Decorrenze aumenti
    Gli  stipendi  tabellari  stabiliti  dalla  tabella A allegata al
D.P.Reg.  n.  11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni sono
incrementati  nelle  misure  mensili  lorde  con  le  modalita'  e le
decorrenze contenute nella tabella X allegata al presente contratto.
    Gli  incrementi tabellari previsti dal 1o comma si applicano, con
le  medesime  decorrenze,  alle  posizioni  economiche indicate dalla
tabella B  allegata al D.P.Reg. n. 11/1995 e successive modificazioni
ed integrazioni.
    Gli  incrementi tabellari previsti dal comma 1 hanno effetto, con
medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per
la  cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso
rinvio allo stipendio tabellare annuo.
                               Art. 3.
                      Disposizioni transitorie
    Al personale assunto in vigenza del D.P.Reg. n. 11 del 20 gennaio
1995  e  del  D.P.R.S.  n.  38/1997  e fino all'entrata in vigore del
presente  accordo,  l'inquadramento nei ruoli della Regione siciliana
e'  regolato dalle disposizioni previste dall'art. 12 del D.P.R.S. n.
11/1995,  cosi'  come  modificato  dagli  artt. 2 e 3 del D.P.R.S. n.
74/1995.
    Il   nuovo   trattamento   economico   decorre   dalla   data  di
pubblicazione  del  presente  accordo  nella Gazzetta ufficiale della
Regione Sicilia.
    Ai soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale
30 gennaio  1981,  n.  8 ed ai soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della
legge   regionale   2 agosto   1982,   n.   79  collocati  nei  ruoli
dell'Amministrazione  regionale,  anche  in  soprannumero,  ai  sensi
dell'art. 1  della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, il periodo
di  corso cui al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio
1981,  n.  8  e'  valutato  per intero ai fini del riconoscimento dei
servizi operato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del
15 giugno 1988.
    Gli  effetti  economici  di cui al comma precedente decorrono dal
1o novembre 1998.
                               Art. 4.
                    Indennita' di amministrazione
    Al  fine di un completo riequilibrio della retribuzione spettante
al  personale  dei  diversi  ruoli  dell'Amministrazione regionale, a
decorrere  dall'1o luglio  1999,  ai dipendenti regionali in servizio
alla   stessa   data,   compete   un  incremento  dell'indennita'  di
amministrazione  prevista all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica   2 ottobre   1997,   n.  38  applicando  le  disposizioni
dell'art. 9  del  D.P.Reg.  n.  11/1995  con esclusione degli effetti
sulla  13a  mensilita'  nelle percentuali lorde seguenti da calcolare
per  12 mensilita' (calcolato sull'indennita' di amministrazione gia'
percepita):
      liv. dal I al V il 30%;
      liv. dal VI all'VIII il 10%;
      liv.  dirigente  superiore,  direttore,  segretario generale il
10%.
                               Art. 5.
                              P. E. O.
    Ai dipendenti in servizio alla data di pubblicazione del presente
accordo  nella  Gazzetta  ufficiale della Regione siciliana, che alla
data  del  31 dicembre  1998  non  abbiano  gia'  goduto  di  analogo
beneficio  e  che  abbiano  maturato  almeno  tre  anni  di effettivo
servizio  nella  qualifica  rivestita,  e'  attribuita  la  posizione
economica  immediatamente  successiva  a  quella  in  godimento,  con
riferimento  alla  tabella  B  allegata  al  D.P.R.S.  n.  11/1995  e
successivi accordi, modificazioni e integrazioni secondo la procedura
di  cui  agli  articoli  14 e 15 del D.P.Reg. n. 11/1995 e successive
modifiche  ed  integrazioni  e con le modalita' di cui al D.P.Reg. n.
34/1997.
    Ai   fini   dell'attribuzione  del  beneficio  di  cui  al  comma
precedente  e'  riconosciuta  priorita'  ai  soggetti  gia'  inseriti
utilmente   nella  graduatoria  precedente  e  secondo  la  posizione
occupata.
    L'attribuzione  delle  posizioni  economiche  e'  subordinata  al
numero  di  posizioni  individuate  per  livello  nella tabella X/2 a
decorrere dal 1o agosto 1999.
                               Art. 6.
                      Fondo efficienza servizi
    Dal  1o  gennaio  2000  gli  articoli 18, 19 e 20 del D.P.R.S. n.
11/1995 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.
    A decorrere dal 1o gennaio 2000 e' istituito presso la presidenza
della Regione Sicilia un fondo destinato al finanziamento della parte
variabile  della  retribuzione di pari importo di quello previsto per
l'anno 1999.
    Tale  importo  potra'  essere  alimentato  anche,  a far data dal
1o gennaio   2000,  dai  risparmi  di  spesa  derivanti  dalle  somme
destinate,   a  qualsiasi  titolo,  al  personale  e  non  utilizzate
nell'esercizio finanziario precedente.
                               Art. 7.
                       Ripartizione del fondo
    Il   FES,  cosi'  ricostituito,  viene  distribuito  fra  i  rami
dell'Amministrazione  regionale (assessorati e presidenza) in ragione
della  percentuale  rappresentata  dal  rapporto  tra  FES  dell'anno
precedente  e  monte  salari complessivo dello stesso anno e inserito
nei pertinenti capitoli di spesa.
    Una quota pari al 10% del FES, come sopra determinato e assegnato
presso    ciascun    ramo   dell'amministrazione,   e'   oggetto   di
contrattazione  su  base  assessoriale  ed  e'  destinato a eventuali
progetti  obbiettivo,  sia  per  le  sedi  centrali  che  per  quelle
periferiche di dimensioni non inferiori all'ambito provinciale, ad un
mirato  utilizzo  tendente  a  riequilibrare  eventuali  esigenze per
mancanza   di   personale  o  risolvere  situazioni  contingenti  che
richiedano  interventi  particolari  o  per altri fini individuati in
sede di contrattazione.
    L'1%  della  quota  di cui al comma precedente (10%) di ogni ramo
dell'Amministrazione  e'  destinata per il funzionamento degli uffici
di  Palazzo  d'Orleans  e dell'ufficio della presidenza della Regione
siciliana in Roma.
    La  rimanente quota del 90% del FES assegnato viene ripartita tra
gli  uffici  centrali  e  periferici  di dimensione provinciale della
Regione  Sicilia  in  proporzione  al  monte  salari del personale in
servizio presso lo stesso ufficio e sedi da esso dipendenti.
    Qualora  le  somme  previste per il FES non vengano impegnate nei
rispettivi  esercizi  finanziari,  saranno riassegnate nell'esercizio
dell'anno  successivo  compatibilmente  con  la  vigente normativa in
materia.
                               Art. 8.
                 Osservatorio regionale di vigilanza
    Presso  la presidenza della Regione e' costituito un Osservatorio
regionale  con  compiti di vigilanza sulla applicazione delle vigenti
normative contrattuali.
    Esso e' composto dall'Assessore alla presidenza, dal Direttore al
personale,  dal  segretario  generale, dal responsabile del CED della
presidenza, dal dirigente coordinatore dell'ufficio personale, da tre
componenti  nominati  dall'Assessore  e da quattro rappresentanti dei
sindacati maggiormente rappresentativi della categoria dei dipendenti
regionali.
                               Art. 9.
                          Gestione del FES
    Il   capo   dell'amministrazione,   individuato   dalla   vigente
normativa,  delega  la  gestione  delle  quote  del FES ai funzionari
responsabili   degli  uffici  centrali  e  periferici  della  Regione
siciliana.
    Per  la  gestione  delle quote del FES si individuano, quindi, le
seguenti figure:
      il   direttore  regionale  per  la  quota  relativa  alla  sede
centrale;
      i responsabili degli uffici periferici della R.S.;
      i   direttori   dei  musei,  delle  biblioteche  e  dei  centri
regionali;
      i direttori di direzioni e sezioni compartimentali a dimensione
interprovinciali;
      i responsabili degli uffici di protezione civile e del servizio
idrografico regionale.
    Il   capo   dell'amministrazione,   in  presenza  di  motivate  e
giustificate  esigenze  organizzative e priorita', puo' avocare a se'
la gestione della quota FES dell'ufficio periferico.
    Le  risorse  di  cui  sopra  sono  destinate  prioritariamente  a
promuovere il miglioramento organizzativo dell'attivita' gestionale e
progettuale  delle strutture degli uffici inserito in piani di lavoro
in progetti di produttivita' obbligatori finalizzati al conseguimento
di  piu'  elevata  efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali,
valorizzando  la  capacita' dei dipendenti ed il loro contributo alla
maggiore efficienza dell'amministrazione e alla qualita' del servizio
reso.
    I soggetti di cui al comma 1, responsabili della predisposizione,
della    gestione,    del    coordinamento   e   del   raggiungimento
dell'obbiettivo dei rispettivi piani di lavoro, risponderanno al capo
dell'amministrazione  circa  l'andamento, il risultato e l'obbiettivo
raggiunto.  Ai  fini  della  corresponsione  del compenso previsto, i
responsabili del piano saranno valutati dalla giunta regionale.
    La  risorsa  FES come sopra individuata sara', quindi, utilizzata
dagli   uffici   regionali   per   finanziare  progetti  annuali,  da
predisporre,   previa  contrattazione  decentrata,  improrogabilmente
entro il 31 maggio e resi esecutivi entro il 30 giugno di ogni anno e
che   dovranno   prevedere   termine  entro  il  30 maggio  dell'anno
successivo.
                              Art. 10.
                      Osservatorio assessoriale
    Presso   la  presidenza  della  Regione  e  presso  ciascun  ramo
dell'amministrazione   e'  istituito,  con  nomina  assessoriale,  un
osservatorio di valutazione e coordinamento.
    I  predetti  osservatori saranno composti dall'assessore al ramo,
dal  direttore  o  dai  direttori  regionali  del ramo, dal dirigente
coordinatore dell'ufficio personale, dai capi degli uffici periferici
interessati  e  dovra'  essere garantita la partecipazione di quattro
rappresentanti  dei  sindacati maggiormente rappresentativi a livello
regionale  dei  dipendenti regionali. Detto osservatorio verifichera'
l'aderenza  dei  progetti o piani di lavoro ai principi progettuali e
gestionali  contenuti  nel  presente  accordo,  rinviando all'ufficio
proponente,  entro  10  giorni  dal  ricevimento, per l'adeguamento a
detti  principi  e,  a  consuntivo,  i  livelli  delle  variazioni di
produttivita'   del  lavoro  registrate  dalle  unita'  organizzative
interne  agli  uffici  regionali  in  periodi temporali definiti, non
superiori  ad  un  anno, relazionando al capo dell'amministrazione il
grado di realizzazione degli obiettivi fissati dai programmi annuali.
    I  nuclei  di  valutazione  gia'  istituiti a norma della vigente
normativa contrattuale sono aboliti.
                              Art. 11.
                Valorizzazione della professionalita'
    Al  fine di valorizzare la dignita' professionale del dipendente,
ancorando  la  remunerazione  alla  effettiva  professionalita' ed ai
risultati  della  sua  azione  e  al  fine  altresi' di consentire la
gestione  delle differenze locali delle specificita' professionali ed
organizzative,  le  individuate  risorse aggiuntive (FES quota parte)
sono  destinate  per  il  70%  ai progetti di produttivita' capaci di
snellire    l'istruttoria    procedimentale   dell'intera   struttura
organizzativa,  coinvolgendo  obbligatoriamente  tutto  il  personale
durante l'orario di servizio, per garantire:
      la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti;
      la semplificazione della modulistica;
      migliore informatizzazione dei servizi;
      migliore organizzazione per le relazioni con l'utenza;
      migliore  fruibilita'  e  vigilanza del patrimonio culturale ed
ambientale;
      migliore  presenza  sul  territorio  per azioni di repressione,
prevenzione e vigilanza del patrimonio naturale regionale.
                              Art. 12.
        Pianificazione piano di lavoro e lavoro straordinario
    I  piani  di  lavoro  pianificheranno  al  loro  interno anche le
eventuali  indennita'  spettanti al personale e previste nel presente
contratto;   il   tutto,   ovviamente,  entro  l'importo  complessivo
rappresentato    dal   70%   del   fondo   assegnato,   incrementato,
eventualmente, da somme che non si intendano utilizzare per il lavoro
straordinario.
    Ciascun  ramo  dell'amministrazione e ogni ufficio periferico, in
relazione   alle   specifiche   funzioni,  individuera'  in  base  al
consolidato  relativo agli ultimi 2 anni e alle forze lavoro presenti
in detto periodo, standards di riferimento relativi alla capacita' di
risposta dell'ufficio in termini di livelli di erogazione dei servizi
e/o  di  atti espletati, quindi, punto di partenza per evidenziare le
variazioni  di  efficienza  e produttivita' del lavoro, tenendo conto
anche delle caratteristiche qualitative delle prestazioni rese, quale
risultato e obbiettivo dei progetti di produttivita'.
    Il   restante   30%   dell'intero  FES  assegnato  potra'  essere
utilizzato,  tutto  o  in  parte,  per  le  esigenze  individuate dal
Presidente  della  Regione  siciliana,  dall'assessore  al  ramo, dai
direttori  e  dai funzionari responsabili degli uffici regionali, per
la  remunerazione  di  prestazione di lavoro straordinario necessario
per   fronteggiare   particolari   situazioni   di   lavoro,   previa
contrattazione decentrata con le OO.SS.
    In  sede  di  contrattazione  decentrata  potra' essere deciso il
minor  utilizzo  del  fondo  per lo straordinario che potra', quindi,
accrescere il fondo per i piani di lavoro.
    Al  fine  di  determinare  un  migliore  assetto  organizzativo e
funzionale  e  una migliore efficienza della macchina amministrativa,
valorizzando   le   qualita'  e  le  professionalita'  del  personale
partecipe  del  procedimento contenuto nei progetti di produttivita',
le  valutazioni  finali per ciascun dipendente devono tenere conto di
quanto segue:
      complessita' e difficolta' del contesto in cui si deve operare;
      competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo;
      ampia autonomia e deleghe specifiche;
      grado  di  influenza  sui  risultati  aziendali  anche  di tipo
economico oltre che professionale;
      competenze   tecnico-professionali   ed   eventuale   attinenza
all'aggiornamento manifestato dal soggetto;
      capacita'  gestionali  in  riferimento alla programmazione e al
controllo;
      capacita' di promuovere e gestire l'innovazione;
      rapporto tra obbiettivi e risultati conseguiti.
                              Art. 13.
      Parametri remunerativi per partecipazione piani di lavoro
    Le  quote  individuali di produttivita' saranno calcolate facendo
riferimento  ai  seguenti  valori  parametrali  massimi  che  saranno
attribuiti  a  seguito della valutazione del responsabile del piano e
ratificati dall'osservatorio:
      1o livello 3,9;
      2o livello 4,4;
      3o livello 4,9;
      4o livello 5,4;
      5o livello 6,1;
      6o livello 6,7;
      7o livello 7,6;
      8o livello 9,8;
      dirigente superiore 13,4.
    In  aggiunta  ai  parametri  di  cui  sopra  si prevedono anche i
seguenti   che  rappresentano  l'eventuale  incentivo  economico  per
particolari    posizioni   di   responsabilita,   di   coordinamento,
dell'attivita'  gestionale e progettuale inserite nei piani di lavoro
cosi' diversificati:
      dal I al III livello 1;
      dal IV al VI livello 1,5;
      dal VII a dirigente superiore 2,5.
    I  criteri  per  l'attribuzione  dei  compensi  rappresentati dai
parametri di cui sopra saranno individuati, ai sensi dell'art. 12 del
presente contratto, in sede di contrattazione decentrata.
    L'erogazione  dei  compensi  avverra'  quanto  all'80%  in  quota
mensile  e  quanto  al  restante  20%  a  conclusione delle verifiche
trimestrali.  Le  assenze effettuate riducono in modo proporzionale i
compensi  previsti  ad  eccezione di quelle per malattia, maternita',
congedo ordinario e per espletamento di attivita' sindacale.
                              Art. 14.
                         Uffici di Gabinetto
    Al  personale  inquadrato  presso  gli  uffici  di Gabinetto e al
personale   di   supporto   viene   riconosciuto  un  compenso  annuo
onnicomprensivo da rapportare al periodo effettivo di servizio presso
lo stesso ufficio cosi' come appresso specificato:
      Capo di Gabinetto L. 45.000.000;
      dirigenti  superiori, dirigenti ed equiparati da L.15.000.000 a
L. 25.000.000;
      livelli dal 6o al 7o da L. 12.000.000 a L. 15.000.000;
      livelli dal 2o al 5o da L. 8.000.000 a L. 12.000.000;
      agenti  tecnici  autisti assegnati al presidente della Regione,
agli  assessori  regionali,  alle  direzioni  regionali  e ai capi di
gabinetto    da    L. 15.000.000    a   L.   25.000.000   comprensive
dell'indennita' di guida.
    I  suddetti compensi revocabili sono onnicomprensivi di qualunque
altra quota a carico del FES.
    La  erogazione  dei  compensi  avverra'  quanto  all'80% in quota
mensile   e  quanto  al  restante  20%  a  conclusione  di  verifiche
trimestrali.  Le  assenze effettuate riducono in modo proporzionale i
compensi  previsti  ad  eccezione di quelle per malattia, maternita',
congedo ordinario e per espletamento di attivita' sindacale.
                              Art. 15.
        Compenso per particolari posizioni di responsabilita'
    Per  il  segretario generale, per i direttori, per i responsabili
degli   uffici   periferici   non  inferiori  all'ambito  provinciale
(funzionari  delegati),  per i direttori dei musei, delle biblioteche
dei  centri  regionali,  per i responsabili delle direzioni e sezioni
compartimentali  a  dimensione  interprovinciale e per i responsabili
degli   uffici   alla   diretta  dipendenza  della  presidenza  viene
individuato,  per  la predisposizione (obbligatoria), la gestione dei
piani   di   lavoro,   un   compenso   revocabile   di  posizione  di
responsabilita', cosi' come appresso specificato.
    Un  medesimo  compenso  viene  riconosciuto anche, previa la loro
individuazione  in  sede  di  contrattazione decentrata, ai dirigenti
coordinatori   di   gruppi   di   lavoro  formalmente  istituiti,  ai
responsabili  di uffici periferici non assimilabili a quelli indicati
al punto 3, ai responsabili di unita' operative o servizi formalmente
costituiti, per le attivita' di supporto alla realizzazione dei piani
di lavoro.
    I  criteri  per  l'attribuzione dei compensi di cui sopra saranno
individuati  ai  sensi dell'art. 12 del presente contratto in sede di
contrattazione decentrata.
Compensi revocabili:
      1) segretario generale L. 75.000.000 annue;
      2) direttore regionale L. 70.000.000 annue;
      3)  responsabili di uffici di livello provinciale, direttori di
musei,  biblioteche  e centri regionali e direttori delle direzioni e
sezioni compartimentali a dimensione interprovinciale L. 35.000.000.
Compensi  revocabili  per le attivita' di supporto alla realizzazione
dei piani di lavoro:
      1)  dirigenti  coordinatori  di  gruppi  di  lavoro,  ed uffici
equivalenti,  formalmente  costituiti e dirigenti a capo degli uffici
periferici   non  assimilabili  a  quelli  di  cui  al  punto  3  (da
individuare  in sede di contrattazione decentrata) da L. 15.000.000 a
L. 25.000.000 (da stabilire in sede di contrattazione decentrata);
      2)  responsabili  di  unita'  operative  o  servizi formalmente
costituiti  (da  individuare in sede di contrattazione decentrata) da
L. 10.000.000 a L. 15.000.000 (da stabilire in sede di contrattazione
decentrata).
    I  suddetti  compensi  revocabili  di  particolare  posizione  di
responsabilita'  sono  onnicomprensivi  di  qualunque  altra  quota a
carico del FES.
    La  erogazione  dei  compensi  avverra'  quanto  all'80% in quota
mensile   e  quanto  al  restante  20%  a  conclusione  di  verifiche
trimestrali.  Le  assenze effettuate riducono in modo proporzionale i
compensi  previsti  ad  eccezione di quelle per malattia, maternita',
congedo ordinario e per espletamento di attivita' sindacale.
                              Art. 16.
          Orario di lavoro, servizio, flessibilita' oraria
    L'orario di lavoro, fissato in 36 ore settimanali, e' programmato
su  5  giorni la settimana, con un rientro pomeridiano ed organizzato
in modo di ampliare l'orario di apertura al pubblico.
    Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero
necessario  per  assicurare  la  funzionalita'  delle strutture degli
uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.
    Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo
giornaliero  che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la
fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza.
    Per  orario  di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero
durante  il  quale,  in conformita' all'obbligo contrattuale, ciascun
dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario
di servizio.
    Nell'ambito  del  medesimo  ente possono coesistere piu' forme di
orario  secondo  le esigenze di servizio, mediante l'introduzione del
principio della flessibilita'.
    L'orario  flessibile,  che  puo'  riguardare tutto il personale o
gruppi di partecipazione, consiste nel posticipare l'orario di inizio
del  lavoro ovvero nell'anticipare l'orario d'uscita o dell'avvalersi
di  entrambe le facolta', limitando al nucleo centrale dell'orario la
contemporanea  presenza  di  tutto il personale addetto alla medesima
unita' organica.
    Nell'ambito  dell'orario  di  servizio,  i dirigenti responsabili
degli uffici regionali dovranno definire, sentite le OO.SS., l'orario
di  apertura  al pubblico prevedendo apposite fasce orarie di accesso
ai  servizi  da  parte  dell'utenza in ciascuno dei giorni lavorativi
settimanali.
    Gli  uffici  centrali  e  periferici  della  R.S., ove non ancora
praticato,  previo  accordo  decentrato con le OO.SS. e tenendo conto
della specifica realta' territoriale, organizzeranno la flessibilita'
dell'orario   di   lavoro   articolato   su  5  giorni  la  settimana
(lunedi'-venerdi')   nonche'   il   giorno   di  rientro  pomeridiano
nell'ambito delle 36 ore settimanali.
    Rispetto a tale nuova disciplina sono fatte salve in ogni caso le
particolari  esigenze  dei servizi pubblici da erogarsi con carattere
di  continuita' e che richiedano orari continuativi o prestazioni per
tutti  i  giorni  della  settimana  nonche'  quelli  derivanti  dalla
necessita' di assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di
alcuni  uffici  o  parte  di  essi  con un ampliamento dell'orario di
servizio anche nei giorni festivi.
    Nell'ambito  della indicata articolazione giornaliera dell'orario
ordinario   di   lavoro  e'  indispensabile  definire  negli  accordi
decentrati  con  le  OO.SS. una adeguata sospensione (non inferiore a
minuti   30)   idonea  a  consentire  il  necessario  recupero  delle
condizioni psicofisiche dei dipendenti.
    Si  conviene, inoltre, sulla importanza di organizzare, sempre in
sede  di contrattazione decentrata, in maniera programmata e in forma
combinata, le diverse modalita' organizzative dell'orario di lavoro e
cioe'  l'orario  ordinario,  l'orario flessibile, i turni, i recuperi
dei permessi brevi e dei ritardi giustificati.
                              Art. 17.
                              M e n s a
    In  considerazione dell'ampliamento dell'orario di servizio nelle
ore pomeridiane, l'amministrazione si impegna ad istituire la mensa o
il  servizio  sostitutivo della mensa, mediante l'erogazione di buoni
pasto   ai   dipendenti   che   effettuano   rientri   pomeridiani  a
completamento  dell'orario  di lavoro settimanale, quando si effettui
un orario di lavoro articolato su turni di almeno 8 ore continuative.
    Nelle   more   continuera'  ad  erogarsi  l'indennita'  di  mensa
attualmente  corrisposta, determinata nella nuova misura di L. 20.000
lorde.
                              Art. 18.
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale
    L'amministrazione  regionale  costituisce  rapporti  di  lavoro a
tempo  parziale  o  trasforma, su richiesta dei dipendenti con almeno
tre anni di effettivo servizio, i rapporti di lavoro a tempo pieno in
rapporti di lavoro a tempo parziale.
    Il  contingente  di  personale  da destinare a tempo parziale non
puo'  superare,  per  ciascuna  qualifica,  il  30%  del personale in
servizio  nella  stessa  qualifica  presso  gli  uffici della Regione
siciliana, entro i limiti della spesa annua prevista per la dotazione
organica medesima.
    Gli  uffici  trasmetteranno al rispettivo ramo di amministrazione
le  domande  degli  interessati  al  lavoro a tempo parziale entro il
30 aprile  di  ogni anno affinche' venga determinato, d'intesa con le
OO.SS.,   il   contingente  entro  il  30  giugno.  L'amministrazione
regionale   puo',   entro  il  predetto  termine,  con  provvedimento
motivato,  rinviare  la  trasformazione del rapporto di lavoro per un
periodo  non  superiore  a  sei mesi nei casi in cui essa comporti in
relazione   alle   mansioni   e   alla  posizione  organizzativa  del
dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio.
    Il rapporto di lavoro a tempo parziale non puo' essere costituito
per  i  profili  professionali  che comportano funzioni ispettive, di
direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata, oppure
l'obbligo della resa del conto giudiziale.
    Nel  caso  in  cui  l'attivita'  lavorativa  di lavoro autonomo o
subordinato  comporti  un  conflitto  di  interessi  con la specifica
attivita'   di  servizio  svolta  dal  dipendente,  l'amministrazione
neghera' la trasformazione del rapporto di lavoro.
    Il  dipendente  a  tempo  parziale  copre  una  frazione di posto
corrispondente  alla durata della prestazione lavorativa che non puo'
essere  inferiore  al  30%  di  quella  a tempo pieno; la somma delle
frazioni  di  posto  a  tempo  parziale  non  puo' superare il numero
complessivo dei posti a tempo pieno trasformati.
    Il tempo parziale puo' essere realizzato:
      con  articolazione  della  prestazione  di  servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi;
      con  articolazione  della  prestazione  su  alcuni giorni della
settimana,  del  mese  o  di determinati periodi dell'anno, in misura
tale  da  rispettare  - come media - la durata del lavoro settimanale
prevista   per   il  tempo  parziale  nell'arco  temporale  preso  in
considerazione.
    Il  personale  con rapporto di lavoro a tempo parziale e' escluso
dalla  prestazione  di  lavoro  straordinario,  ne'  puo'  fruire  di
benefici  che  comunque  comportino  riduzioni dell'orario di lavoro,
salvo quelle previste dalla legge.
    Al  personale occupato a tempo parziale e' consentito l'esercizio
di  altre  prestazioni  di  lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze  di  servizio  e  non  siano  incompatibili con le attivita'
d'istituto della stessa amministrazione.
    Il dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del
rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta da inoltrare con un
preavviso  di almeno trenta giorni e previa cessazione dell'eventuale
attivita' lavorativa esterna.
    L'amministrazione   regionale   puo'   elevare   la   misura  del
contingente  per una o piu' qualifiche di un ulteriore 10% come tetto
massimo  sia in presenza di comprovati motivi di famiglia sia laddove
si  prevede di assumere, con contratto a tempo determinato, personale
esterno  in  misura  pari  alle carenze che si realizzerebbero con la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
    Ai  fini  della  trasformazione  del  rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale costituiscono titoli di precedenza:
      essere portatori di handicap oppure di invalidita' riconosciuta
ex legge n. 482/1968;
      carichi familiari;
      eta' superiore a sessant'anni;
      motivate esigenze di studio.
    Il  trattamento  economico,  anche  accessorio, del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione
lavorativa,  con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche
spettanti  al  personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla
stessa qualifica e profilo professionale di pari anzianita'.
    Il diritto alle ferie e' uguale a quello previsto per il lavoro a
tempo  pieno;  i  lavoratori  che  effettuano  il  part-time mediante
prestazione  in  alcuni  giorni  della  settimana,  del  mese,  o  di
determinati periodi dell'anno hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie  proporzionato  alle  giornate  di  lavoro che vengono prestate
nell'anno.
                              Art. 19.
                         F o r m a z i o n e
    La  presidenza  della  Regione  e  ogni ramo dell'amministrazione
promuovono  e  favoriscono  forme  di  intervento  per la formazione,
l'aggiornamento,   la   riqualificazione,   la  qualificazione  e  la
specializzazione  professionale  del  personale  utilizzando apposito
capitolo di spesa.
    Annualmente  in accordo con le OO.SS. si potranno definire per le
iniziative  di  interesse comune i piani dei corsi di qualificazione,
riqualificazione e aggiornamento a livello regionale e/o provinciale;
i  programmi  di  formazione  potranno  essere  definiti e coordinati
avvalendosi  anche di organismi privati e/o di associazione a livello
regionale o nazionale.
    L'attivita' di formazione dovra' essere finalizzata a garantire a
ciascun   lavoratore   l'acquisizione   delle  specifiche  attitudini
culturali  e  professionali  necessarie  a fronteggiare i processi di
riordinamento  istituzionale  e  di ristrutturazione organizzativa in
relazione a specifiche esigenze e priorita'.
    Le  attivita'  di formazione professionale, di aggiornamento e di
riqualificazione  dovranno  concludersi  con  misure  di accertamento
dell'avvenuto  conseguimento  di un significativo accrescimento della
professionalita'  del  dipendente  che  costituiranno ad ogni effetto
titoli di servizio.
    Ai  fini della specializzazione e riqualificazione professionale,
in  diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione
tecnologica  volti  ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la
qualita'   dei   servizi  e  l'efficacia  dei  risultati,  ogni  ramo
dell'amministrazione,   previa   contrattazione   decentrata,  potra'
organizzare  direttamente ovvero avvalendosi di organismi privati e/o
di  associazioni  a livello regionale o nazionale, appositi corsi che
dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potra'
partecipare  il  personale dipendente interessato operativamente alla
innovazione.
                              Art. 20.
                          Pari opportunita'
    Al  fine  di  promuovere  e  favorire la comunicazione, l'accesso
all'informazione, l'autonomia e la partecipazione alla vita sociale e
nell'intenzione   di  potenziare  l'ufficio  relazioni  con  l'utenza
contribuendo  anche ad integrare, superando le forme di emarginazione
e   di   esclusione  sociale,  nel  loro  pieno  diritto  le  persone
handicappate,   l'amministrazione,  avvalendosi  degli  enti  di  cui
all'art. 5  della  legge  n.  845/1978,  potra'  organizzare,  in via
sperimentale  per  i  non  udenti,  appositi  corsi  di formazione di
personale  sul  metodo  di  apprendimento e comunicazione: lingua dei
segni  italiana;  prevedendo il prioritario inserimento delle persone
handicappate in servizio e di personale volontario.
    Per  un inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone
sorde,   l'amministrazione   regionale   si   impegna,   altresi',  a
intraprendere iniziative utili circa:
      i principi contenuti nella legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
      l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 17 della stessa
legge  n.  104/1992  (e  successive  modifiche  e  integrazioni), dei
programmi  pluriennali  e  i  piani  annuali  di  attuazione  per  le
attivita'  di formazione professionale di cui all'art. 5 della citata
legge n. 845/1978;
      la  istituzione  di appositi corsi pre-lavorativi di formazione
professionale,  sempre  avvalendosi  degli  enti di cui alla legge n.
845/1978,  promuovendo  prioritariamente  l'inserimento della persona
handicappata non in grado di frequentare i corsi normali;
      dipendenti affetti da patologie conclamate di natura oncologica
o  comunque  riconosciute  gravi  dagli  organismi  pubblici preposti
possono   essere   assegnati   o  trasferiti,  a  domanda,  anche  in
soprannumero, nella sede richiesta.
                               Capo II
                       TELELAVORO SUBORDINATO
                              Preambolo
    Le  parti  concordano  nel  ritenere  che un piu' ampio uso delle
tecnologie informatiche e modalita' di lavoro piu' flessibili possano
fornire  una  risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali
la   valorizzazione   dei   centri   cittadini  minori,  il  rispetto
dell'ambiente,   il  miglioramento  della  qualita'  della  vita,  la
gestione  dei  tempi  di  lavoro, l'integrazione delle categorie piu'
deboli.
    Le  parti,  tenendo  conto che il telelavoro - rappresentando una
modalita'    di   esecuzione   della   prestazione   lavorativa   e/o
professionale -   puo'   caratterizzare   il   rapporto   di   lavoro
subordinato, convengono di realizzare anche il seguente:
                              Art. 1a.
    Il  presente  accordo  riguarda  i  rapporti  svolti in regime di
telelavoro dipendente.
    Il  telelavoro  rappresenta  una  variazione  delle  modalita' di
esecuzione   della   prestazione   lavorativa,  le  cui  tradizionali
dimensioni  di  spazio e tempo - in virtu' dell'adozione di strumenti
di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate.
                              Art. 2a.
                        Sfera di applicazione
    Il  presente  accordo si applica ai lavoratori il cui rapporto di
lavoro  sia  regolato  dal  C.C.R.L.  dei  dipendenti  della  Regione
siciliana,   che   si  intende  integralmente  richiamato  in  quanto
compatibile con le norme speciali qui contenute.
                              Art. 3a.
                       Prestazione lavorativa
    I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure
trasformati,  rispetto  a rapporti in essere svolti nei locali fisici
dell'amministrazione.
    Resta  inteso  che  il  telelavoratore  e' a tutti gli effetti in
organico,  ovvero  inserito  in eventuale rapporto ex novo, presso la
istituita nuova dimensione organizzata.
    I  rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti
principi:
      1) volontarieta' delle parti nella sperimentazione;
      2)  reversibilita'  del  rapporto  su  richiesta  di  parte con
preavviso  di  giorni  30,  purche'  siano  almeno trascorsi sei mesi
dall'inizio della sperimentazione;
      3) pari opportunita' dei telelavoratori rispetto a progressioni
di   carriera,   iniziative  formative  ed  altre  occasioni  che  si
determinano in azienda.
    Gli  agenti  della  instaurazione  e/o trasformazione della nuova
modalita'  di  lavoro  sono  rispettivamente  l'amministrazione ed il
lavoratore.  Il  lavoratore  che  ne  faccia  richiesta  o conferisca
mandato,  potra'  essere  assistito  dalla  RSA/RSU, o in caso di sua
assenza,  dalla  struttura  territoriale  di  una  delle  Federazioni
sindacali firmatarie del presente accordo.
    Le   modalita'   pratiche   di   espletamento  della  prestazione
lavorativa  tramite  telelavoro  concordate  tra  le  parti  dovranno
risultare  da  atto  scritto,  costituente  l'accordo  di  inizio e/o
trasformazione delle modalita' di lavoro.
    Tale  atto,  che  e'  condizione necessaria per l'instaurazione o
trasformazione   del   telelavoro,   dovra'   comunque  contenere  la
definizione  delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi
in  regime  di  telelavoro,  quali  la  predeterminazione dell'orario
(parziale,  totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge
e  di  contratto; lo stesso dovra' inoltre prevedere l'esplicitazione
dei   legami  funzionali  e  gerarchici  che  vengono  mantenuti  e/o
modificati  rispetto  a  quanto  esistente in azienda, ivi compresi i
rientri nei locali aziendali.
                              Art. 4a.
                       R e t r i b u z i o n e
    Le  parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore e'
quella prevista dal C.C.R.L.
    In  sede  aziendale  si  potranno definire sistemi applicativi di
quanto previsto al comma precedente.
                              Art. 5a.
                      Sistema di comunicazione
    Il  collegamento  on  line  consentira' al lavoratore di ricevere
dall'ufficio   tutte   le   comunicazioni  istituzionali  o  relative
all'organizzazione del lavoro.
                              Art. 6a.
                  Riunioni e convocazioni aziendali
    In  caso di riunioni programmate dall'ufficio per l'aggiornamento
tecnico-organizzativo,  il telelavoratore dovra' rendersi disponibile
per  il  tempo  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  della
riunione  stessa.  Il  tempo  dedicato  alla  riunione e' considerato
attivita'  lavorativa.  Qualora  le  riunioni  avvengano  nella  sede
dell'ufficio  e il lavoratore sia convocato, il tempo che occorre per
raggiungere  il  luogo  in  cui  avviene  la  riunione e' considerato
attivita' lavorativa.
                              Art. 7a.
                        Controlli a distanza
    Le  parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle
prestazioni   del  singolo  lavoratore,  anche  a  mezzo  di  sistemi
informatici  e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4
della  legge  n.  300/1970  e  delle norme contrattuali in vigore, in
quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
    L'ufficio    e'   tenuto   ad   illustrare   preventivamente   al
telelavoratore   le   modalita'   di  funzionamento  e  le  eventuali
variazioni  di software di valutazione del lavoro svolto, dopo averle
preventivamente sottoposte ad analisi congiunta con le RSA/RSU.
    Eventuali  visite  di  controllo  del  datore di lavoro o di suoi
sostituti  dovranno  essere  concordate  con  il  telelavoratore, con
congruo  anticipo  rispetto  all'effettuazione, che comunque non puo'
essere inferiore a tre giorni.
                              Art. 8a.
                          Diritti sindacali
    Ai  telelavoratori  viene  riconosciuto  il  diritto  di  accesso
all'attivita'   sindacale   che   si   svolge   in  azienda,  tramite
l'istituzione   di  una  bacheca  elettronica,  o  altro  sistema  di
connessione  a  cura  dell'ufficio.  Tale  diritto  e'  finalizzato a
consentire   ai  telelavoratori  di  accedere  alle  informazioni  di
interesse  sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura
sindacale in corso in ufficio.
    L'ammontare  delle  ore di assemblea non sara' inferiore a quanto
definito dal vigente C.C.R.L.
                              Art. 9a.
                      Organizzazione aziendale
    Le  parti  si  danno atto che il telelavoro, nella configurazione
prospettata,  rappresenta una modifica del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore
nell'organizzazione  aziendale  e  sul conseguente assoggettamento al
potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
                              Art. 10a.
                      Diligenza e riservatezza
    Il  telelavoratore  e'  tenuto  a  prestare  la propria opera con
diligenza  e  riservatezza,  attenendosi alle istruzioni ricevute dal
datore  di  lavoro.  Il  telelavoratore  non puo' eseguire lavoro per
conto  proprio  o per terzi in concorrenza con l'attivita' svolta dal
datore  di  lavoro  da  cui  dipende  e non puo' far svolgere a terzi
l'attivita' che e' allo stesso demandata.
                              Art. 11a.
                             Formazione
    Le  parti,  nel  concordare  circa  la  necessita'  di  garantire
l'integrale   parita'   di   trattamento  in  materia  di  interventi
formativi,  si  impegnano  affinche' siano poste in essere iniziative
tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalita' e di
socializzazione degli addetti al telelavoro.
                              Art. 12a.
                       Diritti di informazione
    L'ufficio   e'   tenuto   ad   organizzare  i  propri  flussi  di
comunicazione in modo da garantire un'informazione rapida, efficace e
completa  a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i
quali sono meno presenti in ufficio.
    Anche  ai  fini  di  quanto  previsto  dall'art. 7 nella legge n.
300/1970,  il datore di lavoro provvedera' ad inviare al domicilio di
ciascun telelavoratore copia del C.C.R.L. applicato, considerando con
cio' assolto l'obbligo di pubblicita'.
    Eventuali  comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli
effetti  delle  norme  di  legge  e  contrattuali  vigenti in materia
potranno  essere  effettuate,  oltre  che con i sistemi tradizionali,
anche con supporti telematici/informatici.
                              Art. 13a.
                        Postazione di lavoro
    Il  datore  di  lavoro  provvede alla installazione - in comodato
d'uso  ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro
idonea alle esigenze dell'attivita' lavorativa.
    La  scelta  e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza
del datore di lavoro.
    Le  spese  connesse all'installazione e gestione della postazione
di  telelavoro  presso  il domicilio del telelavoratore sono a carico
dell'ufficio  che  si  impegna  a  ripristinare  lo  status  quo ante
dell'ambiente  in cui si svolge la prestazione di telelavoro dopo che
sia terminata la sperimentazione.
                              Art. 14a.
                        Interruzioni tecniche
    Interruzioni  nel circuito telematico o eventuali fermi macchina,
dovuti  a  guasti  o  cause  accidentali e comunque non imputabili ai
lavoratori,  saranno  considerati  a carico del datore di lavoro, che
provvedera' ad intervenire perche' il guasto sia riparato. Qualora il
guasto  non  sia  riparabile  in  tempi  ragionevoli, e' facolta' del
datore  di  lavoro  definire  il  rientro  del lavoratore in azienda,
limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
                              Art. 15a.
                 Misure di protezione e prevenzione
    In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal decreto legislativo n.
626/1994  e successive modifiche ed integrazioni, saranno consentite,
previa  richiesta,  visite  da  parte  del  responsabile aziendale di
prevenzione  e  protezione e da parte del delegato alla sicurezza per
verificare  la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza,   relativamente   alla   postazione   di  lavoro  ed  alle
attrezzature tecniche ad essa collegate.
    Ciascun  addetto  al  telelavoro  e'  tenuto  ad  utilizzare  con
diligenza  la  postazione  di  lavoro  nel  rispetto  delle  norme di
sicurezza  vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire
ad altri l'utilizzo degli stessi.
    In  ogni  caso,  ai  sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.
626/1994,  ciascun  lavoratore  deve  prendersi  cura  della  propria
sicurezza  e  della propria salute e di quella delle altre persone in
prossimita'   del  suo  spazio  lavorativo,  conformemente  alla  sua
formazione  e  alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di
lavoro utilizzati.
    I  lavoratori  dovranno  essere  informati sul corretto uso degli
strumenti,  in  particolare circa le pause necessarie da parte di chi
utilizza videoterminali.
                              Art. 16a.
                             Nuove norme
    In  caso  di  nuove  disposizioni  di  legge, modifiche di quelle
esistenti   o  derivanti  da  accordi  interconfederali  o  nazionali
inerenti  il  campo  di  applicazione  del  lavoro  a  domicilio e in
particolare  del  telelavoro, le stesse saranno recepite dal presente
accordo, previa verifica tra le parti.
    Le  parti  inoltre si incontreranno periodicamente per verificare
l'esecuzione   delle  norme  presenti  nel  presente  accordo,  e  in
particolare   nel   primo  anno  di  vigenza  in  quanto  considerato
sperimentale,  per  affrontare e risolvere eventuali problemi tecnico
applicativi,  nonche'  per  valutare  l'opportunita' di aggiornare lo
stesso  in funzione di nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali
in materia.
    Considerata  comunque  la  novita'  della  materia  trattata  nel
presente  accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri e/o
disposizioni  degli Ispettorati del lavoro nonche' di giurisprudenza,
le  parti  concordano,  sin  da  ora  per  allora, di incontrarsi per
valutare   i   possibili   riflessi  sui  contenuti  e  per  decidere
congiuntamente e coerentemente eventuali modifiche e/o armonizzazioni
dello stesso.

            ELENCO DELLE INDENNITA' ALLEGATE AL PRESENTE
              CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
    Tutte  le  indennita'  dovranno  essere  previste all'interno dei
piani di lavoro e sempre previa contrattazione decentrata.
Indennita' di consulenza e difesa legale
    In  sede di contrattazione decentrata, potra' essere prevista una
indennita'  annua lorda, non cumulabile con le altre disciplinate dal
presente  contratto,  di  consulenza e difesa legale per gli avvocati
con  la  qualifica  di  consigliere e consigliere superiore del ruolo
tecnico  dell'ufficio  legislativo  e  legale  della presidenza della
Regione   siciliana,  in  ragione  della  specifica  professionalita'
posseduta  per l'attivita' di consulenza e di difesa legale agli enti
della Regione Sicilia e compresa tra L. 8.000.000 e L. 10.000.000. La
presente  indennita' comprende la quota legata alla partecipazione ai
piani di lavoro.
Indennita' di sportello
    Per  i  dipendenti che prestano servizio presso quegli uffici che
per la loro normale attivita' hanno contatti diretti e quotidiani con
il pubblico puo' essere prevista una apposita indennita' di sportello
pari a L. 2.000 orarie.
Indennita' di disagio
    Da  corrispondere al personale che svolga la propria attivita' in
sedi  di  lavoro  che  non  siano raggiungibili con mezzi pubblici in
orari utili all'espletamento del servizio e/o al rientro o siti nelle
isole  minori della Regione siciliana per il periodo di non residenza
pari a L. 8.000 giornaliere.
Rimborso chilometrico sostituivo dell'indennita' di campagna
    E' corrisposto un rimborso Km. pari a 1/5 del costo della benzina
commisurato  ai Km. percorsi, fino ad un massimo di Km. 40 al giorno,
al  personale  debitamente  autorizzato  all'uso del mezzo proprio ed
impegnato limitatamente alla durata dell'attivita' lavorativa in zone
prive di collegamento con mezzi pubblici.
Indennita' informatica
    E'  corrisposta  una  indennita'  di L. 2.000 orarie al personale
organizzato  in  centri  o servizi di programmazione dati formalmente
costituiti,  anche in sede decentrata, previa debita attestazione del
capo dell'ufficio. L'attribuzione dell'indennita' informatica assorbe
l'indennita' video.
Indennita' video
    E'  corrisposta  L.  1.000  per  ogni  ora di lavoro al personale
stabilmente    addetto    all'utilizzo    di    video   scrittura   o
all'elaborazione  testi  o  dati previa attestazione scritta del capo
dell'ufficio.
Indennita' di biglietteria
    E'  corrisposta  una  indennita'  di L. 1 .000 l'ora al personale
addetto alle biglietterie.
Indennita' di tutela e vigilanza
    Al  personale  appartenente all'area di vigilanza in possesso dei
requisiti  previsti dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 viene
riconosciuta  un'indennita'  di  L.  1.570.000  annue,  ripartite per
dodici mesi, escluso il personale che fruisce di analoghe indennita'.
Indennita' guida
    Al  personale autista al quale non viene corrisposta l'indennita'
di  cui  all'art. 14  viene  corrisposta una indennita' mensile di L.
220.000.
Indennita' cambio consegne
    Al  personale  adibito  al  cambio  consegne  e'  attribuita  una
indennita'  massima equivalente a sei ore di lavoro straordinario. La
corresponsione  della  suddetta  indennita'  e'  certificata dal capo
ufficio.
Turnazione
    La indennita' di turno e' cosi' rideterminata:
      al personale riconosciuto in turno spetta l'indennita' fissa di
L. 180.000;
      per  ogni  turno  festivo  o  notturno una diaria aggiuntiva di
L. 30.000;
      per  ogni  turno  festivo  e  notturno una diaria aggiuntiva di
L. 60.000;
      per ogni turno effettuato nei giorni di riconosciuta festivita'
nazionale  come  di  seguito  elencate,  una indennita' ulteriormente
aggiuntiva di L. 100.000:
      1o gennaio;
      6 gennaio;
      Pasqua;
      Lunedi' dell'Angelo;
      25 aprile;
      1o maggio;
      15 agosto;
      8 dicembre;
      25 e 26 dicembre.
    Il  personale  che  gode  dei  permessi retribuiti ai sensi della
legge  n. 1204/1971 puo' a domanda essere esonerato dalla turnazione,
il personale che gode dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.
104/1992 e' d'ufficio esonerato dalla turnazione.
Indennita' di pronta reperibilita'
    In  sede di contrattazione decentrata l'amministrazione regionale
puo'  istituire  il  servizio  di  pronta  reperibilita'  al  fine di
fronteggiare eventi straordinari o di calamita'.
    In  caso  di  chiamata  l'interessato dovra' raggiungere il posto
assegnato nell'arco di 30 minuti.
    Il  dipendente  non  puo'  essere  messo  in reperibilita' per un
periodo superiore a 6 giorni mensili.
    Qualora la pronta reperibilita' cada in un giorno festivo, spetta
un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
    La  pronta reperibilita' opera al di fuori del lavoro ordinario e
del lavoro straordinario previsto.
    Nel  caso  di chiamata, all'interessato dovra' essere corrisposto
il  compenso  di  lavoro  straordinario  nelle  misure indicate dalla
circolare della presidenza della Regione n. 39668 del 31 marzo 1995.
    Resta  in  vigore  la  precedente  tabella  per quanto attiene al
pagamento  delle  spettanze giornaliere integrata da quanto stabilito
dall'art. 9, legge n. 394/1995.
                               Art. 2.
                     Quantificazione degli oneri
    La  quantificazione  degli oneri derivanti dal presente contratto
e' contenuta nel prospetto allegato A.
                               Art. 3.
                        Copertura finanziaria
    Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del presente contratto
valutati  in  L.  31.875.849.369,  come  da  prospetto allegato A, si
provvede  mediante l'utilizzo del fondo destinato alla contrattazione
dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione
regionale.  - Cap. 21262 - del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1999.
    Gli  oneri  ricadenti  negli  esercizi  finanziari  2000  e  2001
rispettivamente  in L. 40 miliardi e L. 40 miliardi trovano riscontro
nel bilancio pluriennale della Regione - cod. 07.02.00 (Cap. 21262).
    L'assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio su proposta della presidenza.
    Nelle  more  delle  variazioni  di  bilancio di cui al precedente
comma le competenti amministrazioni sono autorizzate a procedere agli
impegni  e a disporre i relativi pagamenti nei pertinenti capitoli di
spesa per il personale.
                               Art. 4.
                 Registrazione ed entrata in vigore
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso per la registrazione alla
Ragioneria  centrale  della  Presidenza,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale  della  Regione  siciliana  ed entrera' in vigore lo stesso
giorno della sua pubblicazione.
      Palermo, 11 novembre 1999

                             CAPODICASA

    Annotato  dalla  Ragioneria  centrale  per  la  Presidenza  della
Regione il giorno 11 novenibre 1999 al n. 3622.