Art. 10. Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 1. Ai sensi della legge legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41, comma 1, il comune puo' deliberare di istituire la commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), i casi in cui la commissione non deve essere sentita nel procedimento di rilascio della concessione edilizia. 2. Se il comune non istituisce la commissione edilizia, le funzioni attribuite alla commissione edilizia integrata dalla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali) sono svolte da un collegio composto dai tre membri nominati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il parere del collegio, espresso a maggioranza, deve recare menzione dei voti espressi e delle relative motivazioni. I compensi ai membri del collegio sono determinati dal comune in conformita' con gli altri organismi di consulenza tecnica comunali.