Art. 10.
Commissione  edilizia  -  Norma  di  raccordo  con la legge regionale
                       2 novembre 1979, n. 52
    1.  Ai  sensi  della legge legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per  la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41, comma 1, il
comune   puo'   deliberare  di  istituire  la  commissione  edilizia,
determinando  inoltre, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del decreto
legge  5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993,
n.   493  (Disposizioni  per  l'accelerazione  degli  investimenti  a
sostegno  dell'occupazione  e per la semplificazione dei procedimenti
in  materia  edilizia),  i casi in cui la commissione non deve essere
sentita nel procedimento di rilascio della concessione edilizia.
    2.  Se  il  comune  non  istituisce  la  commissione edilizia, le
funzioni  attribuite  alla commissione edilizia integrata dalla legge
regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni
amministrative  riguardanti  la  protezione  delle bellezze naturali)
sono  svolte  da  un  collegio  composto  dai tre membri nominati dal
consiglio  comunale,  ai  sensi  dell'art. 5,  comma  1, della stessa
legge.  Il  parere  del collegio, espresso a maggioranza, deve recare
menzione  dei  voti espressi e delle relative motivazioni. I compensi
ai membri del collegio sono determinati dal comune in conformita' con
gli altri organismi di consulenza tecnica comunali.