Art. 11. Ultimazione dei lavori - Certificato di conformita' - Certificato di abitabilita' o agibilita' - Inizio di esercizio di attivita' produttive 1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformita' dell'opera al progetto presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, quarto comma. 2. La certificazione di abitabilita' o di agibilita' delle unita' immobiliari e' necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche: a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici; b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso. 3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 2, l'agibilita' o abitabilita' dei locali e' attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformita' con il progetto e con le norme igienico-sanitarie. L'abitabilita' o l'agibilita' decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione. 4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune, tramite l'AUSL, puo' al disporre ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilita' e agibilita' delle costruzioni; a tal fine le amministrazioni comunali attivano un sistema di informazione periodica che consenta all'AUSL di svolgere compiutamente le proprie competenze. 5. Per l'inizio di esercizio di un'attivita' produttiva resta fermo quanto previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e dall'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998. L'interessato, attraverso il comune, ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), puo' richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente titolo.