Art. 11.
Ultimazione  dei lavori - Certificato di conformita' - Certificato di
abitabilita'   o  agibilita'  -  Inizio  di  esercizio  di  attivita'
                             produttive
    1.   Ad  ultimazione  dei  lavori,  un  professionista  abilitato
certifica  la  conformita'  dell'opera  al progetto presentato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 16, quarto comma.
    2. La certificazione di abitabilita' o di agibilita' delle unita'
immobiliari e' necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
      a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione
edilizia  o  di  ampliamento e che riguardino parti strutturali degli
edifici;
      b) in  conseguenza  dell'esecuzione  di  lavori  di  restauro o
ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di
destinazione d'uso.
    3.  Una  volta  ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 2,
l'agibilita'   o   abitabilita'   dei   locali  e'  attestata  da  un
professionista  abilitato unitamente alla conformita' con il progetto
e  con  le  norme  igienico-sanitarie.  L'abitabilita' o l'agibilita'
decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.
    4.  Entro  180  giorni  dalla comunicazione di cui al comma 2, il
comune, tramite l'AUSL, puo' al disporre ispezioni, anche a campione,
al  fine di verificare i requisiti di abitabilita' e agibilita' delle
costruzioni;  a  tal  fine  le  amministrazioni  comunali attivano un
sistema  di  informazione periodica che consenta all'AUSL di svolgere
compiutamente le proprie competenze.
    5.  Per  l'inizio  di  esercizio di un'attivita' produttiva resta
fermo  quanto  previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  303  del  1956  e dall'art. 216 del testo unico delle
leggi  sanitarie,  nel  rispetto  delle  procedure  disciplinate  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998.
    L'interessato,   attraverso   il  comune,  ovvero  attraverso  lo
sportello   unico   istituito   ai  sensi  dell'art. 24  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59), puo'
richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed
ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio
dei procedimenti di cui al presente titolo.