Art. 12. Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64 1. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), relativamente alla disciplina dell'attivita' edilizia nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della stessa legge nonche' della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica). 2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in base alle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974, sono attribuite ai comuni competenti per territorio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle istruzioni tecniche di cui all'art. 13. 3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data dallo stesso termine, le funzioni del presidente della giunta regionale di cui all'art. 25 della legge n. 64/1974. Tali funzioni sono esercitate previo parere degli uffici tecnici regionali competenti. 4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti per le funzioni tecniche relative ai controlli di cui all'art. 16 e in attuazione della legge n. 64/1974.