Art. 12.
Attribuzione  ai  comuni  delle funzioni relative alle costruzioni di
  cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64
    1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo costituiscono
applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
costruzioni  con  particolari  prescrizioni  per  le  zone sismiche),
relativamente  alla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  nelle zone
dichiarate  sismiche  ai sensi dell'art. 3 della stessa legge nonche'
della  legge  5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle
opere  di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica).
    2.  Le  funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in base
alle  leggi  n.  1086/1971  e  n.  64/1974, sono attribuite ai comuni
competenti   per  territorio  a  far  data  dal  quindicesimo  giorno
successivo  alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
delle istruzioni tecniche di cui all'art. 13.
    3.  Sono  inoltre  attribuite  ai comuni, a far data dallo stesso
termine,  le  funzioni  del  presidente della giunta regionale di cui
all'art. 25  della  legge  n.  64/1974. Tali funzioni sono esercitate
previo parere degli uffici tecnici regionali competenti.
    4.  Gli  uffici  tecnici  regionali  restano  competenti  per  le
funzioni  tecniche  relative  ai  controlli  di  cui all'art. 16 e in
attuazione della legge n. 64/1974.