Art. 13. Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, apposite istruzioni tecniche per i controlli di cui all'art. 16, al fine di disciplinare in particolare: a) la dimensione del campione ai fini del controllo dei progetti depositati e delle relative opere, nonche' i criteri e la frequenza del sorteggio, che potra' essere articolato, sulla base delle valutazioni del rischio sismico, anche a livello comunale ai fini della prevenzione dei danni da terremoto; b) le modalita' di controllo per l'accertamento di merito dei progetti sottoposti a controllo ivi compresi i controlli sulle opere in corso; c) il contenuto ed i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per i diversi tipi di intervento, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa statale vigente; d) le modalita' per la presentazione dei progetti; e) i criteri e le procedure per la redazione e la tenuta del giornale dei lavori di cui al comma 1 dell'art. 15.