Art. 13.
Istruzioni  tecniche  regionali  per i controlli sulle costruzioni in
                  zone soggette al rischio sismico
    1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
consiglio  regionale  approva,  su  proposta  della giunta regionale,
apposite  istruzioni  tecniche per i controlli di cui all'art. 16, al
fine di disciplinare in particolare:
      a) la  dimensione  del  campione  ai  fini  del  controllo  dei
progetti  depositati  e  delle relative opere, nonche' i criteri e la
frequenza  del  sorteggio,  che  potra' essere articolato, sulla base
delle  valutazioni  del  rischio sismico, anche a livello comunale ai
fini della prevenzione dei danni da terremoto;
      b) le  modalita'  di controllo per l'accertamento di merito dei
progetti  sottoposti a controllo ivi compresi i controlli sulle opere
in corso;
      c) il  contenuto  ed i requisiti di completezza degli elaborati
progettuali,  per  i  diversi  tipi di intervento, fermi restando gli
obblighi previsti dalla normativa statale vigente;
      d) le modalita' per la presentazione dei progetti;
      e) i  criteri  e  le procedure per la redazione e la tenuta del
giornale dei lavori di cui al comma 1 dell'art. 15.