Art. 14.
            Elaborati progettuali e deposito dei progetti
    1.  Per  le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente
titolo  il progetto esecutivo e' corredato da una dichiarazione nella
quale il progettista assevera che:
      a) il  progetto  e'  stato  redatto  nel  rispetto  delle norme
tecniche  di  cui  alla  legge  n.  64/1974,  comprensive dei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell'art. 1 e 3 della citata legge;
      b) nel  caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto
risulta  classificato  di  adeguamento  ovvero  di  miglioramento  in
conformita'  a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'art. 3
della legge n. 64/1974;
      c) gli   elaborati   progettuali   possiedono  i  requisiti  di
completezza   di   cui  all'art. 17  della  legge  n.  64/1974,  come
specificati  dalle  istruzioni  tecniche  di  cui  all'art. 13  della
presente legge;
      d) sono  state  rispettate le speciali prescrizioni concernenti
le  strutture,  eventualmente  contenute negli strumenti urbanistici,
relative alla fattibilita' degli interventi.
    Il  progettista,  attraverso la dichiarazione, assume la qualita'
di persona esercente un servizio di pubblica necessita'.
    2.  Il  progetto  e  la  dichiarazione  di  cui  al  comma 1 sono
depositati presso il comune:
      a) contestualmente  alla  domanda della concessione edilizia di
cui  all'art. 7,  o  dell'autorizzazione  edilizia di cui all'art. 8,
nelle  aree  per  le  quali  non  sia  stata approvata la carta della
fattibilita', ovvero nelle aree classificate di fattibilita' 3 o 4;
      b) prima  del  ritiro  della  concessione o dell'autorizzazione
edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a);
      c)  contestualmente  alla  denuncia  di inizio attivita' di cui
all'art. 9.
    3.  Nell'attestazione  di  avvenuto  deposito il comune certifica
anche il rispetto dell'adempimento di cui al presente articolo.
    4.  Le  varianti,  ancorche' in in corso d'opera, che rispetto al
progetto  originario  modificano  sostanzialmente  gli  effetti delle
azioni  sismiche  sulla  struttura,  sono  subordinate  ad  un  nuovo
deposito prima dell'inizio dei relativi lavori.
    5.  Per l'inizio dei lavori non e' necessaria l'autorizzazione di
cui all'art. 18 della legge n. 64/1974.