Art. 14. Elaborati progettuali e deposito dei progetti 1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente titolo il progetto esecutivo e' corredato da una dichiarazione nella quale il progettista assevera che: a) il progetto e' stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge n. 64/1974, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 1 e 3 della citata legge; b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulta classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformita' a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'art. 3 della legge n. 64/1974; c) gli elaborati progettuali possiedono i requisiti di completezza di cui all'art. 17 della legge n. 64/1974, come specificati dalle istruzioni tecniche di cui all'art. 13 della presente legge; d) sono state rispettate le speciali prescrizioni concernenti le strutture, eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, relative alla fattibilita' degli interventi. Il progettista, attraverso la dichiarazione, assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita'. 2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 sono depositati presso il comune: a) contestualmente alla domanda della concessione edilizia di cui all'art. 7, o dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 8, nelle aree per le quali non sia stata approvata la carta della fattibilita', ovvero nelle aree classificate di fattibilita' 3 o 4; b) prima del ritiro della concessione o dell'autorizzazione edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a); c) contestualmente alla denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 9. 3. Nell'attestazione di avvenuto deposito il comune certifica anche il rispetto dell'adempimento di cui al presente articolo. 4. Le varianti, ancorche' in in corso d'opera, che rispetto al progetto originario modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, sono subordinate ad un nuovo deposito prima dell'inizio dei relativi lavori. 5. Per l'inizio dei lavori non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 64/1974.