Art. 15. Realizzazione dei lavori 1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del comune, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonche' un apposito giornale dei lavori stessi. 2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, e' responsabile il direttore dei lavori che e' altresi' tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori. 3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il committente, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonche' alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualita' dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati. 4. A lavori ultimati e' redatta dal direttore dei lavori, in duplice copia, la relazione finale prevista dall'art. 6 della legge n. 1086/1971, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo. 5. Detta relazione e' depositata, entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, presso il comune che ne restituisce copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 6. Per le opere in conglomerato cementizio armato a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti nei modi e nei termini della presente legge, sono valide anche agli effetti dell'art. 4 della legge n. 1086/1971.