Art. 15.
                      Realizzazione dei lavori
    1.  Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello
della  loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti
con  vidimazione del comune, datati e firmati anche dal costruttore e
dal  direttore  dei  lavori  nonche'  un apposito giornale dei lavori
stessi.
    2.  Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti,
che  debbono  essere  sempre  a  disposizione  dei pubblici ufficiali
incaricati dei controlli, e' responsabile il direttore dei lavori che
e'  altresi' tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle
fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
    3.  Il  direttore  dei  lavori,  il costruttore e il committente,
ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilita'
della  rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonche' alle sue
eventuali  varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione
contenute  negli  elaborati progettuali, della qualita' dei materiali
impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
    4.  A  lavori  ultimati  e'  redatta dal direttore dei lavori, in
duplice  copia,  la relazione finale prevista dall'art. 6 della legge
n.  1086/1971,  anche nel caso in cui siano state impiegate strutture
diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.
    5.  Detta  relazione  e'  depositata,  entro il termine di trenta
giorni  dalla data di ultimazione dei lavori, presso il comune che ne
restituisce copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
    6.  Per  le  opere  in conglomerato cementizio armato a struttura
metallica,  la  denuncia  dei  lavori e la presentazione dei relativi
progetti  nei  modi  e  nei termini della presente legge, sono valide
anche agli effetti dell'art. 4 della legge n. 1086/1971.