Art. 16.
                        Controlli e collaudi
    1.  I  controlli  sono effettuati a campione secondo le modalita'
previste  dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare di
cui  all'art. 13,  fatto  salvo quanto previsto dal secondo comma del
presente articolo e dall'art. 17, secondo comma.
    2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non
rientranti  nel  campione,  in  ragione  della loro rilevanza ai fini
della sicurezza.
    3.  Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la
conformita'  del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche
di  cui alla legge n. 64/1974 e alle prescrizioni relative alle opere
di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e  precompresso  ed a
struttura metallica di cui alla legge n. 1086/1971.
    4.  Per  le  opere  di  cui  al  presente titolo, il collaudatore
rilascia inoltre la certificazione di conformita' di cui all'art. 11,
comma  1,  e  la  certificazione  di abitabilita' o agibilita' di cui
all'art. 11,  comma  3,  fermi  restando i controlli di cui al quarto
comma del medesimo articolo.