Art. 16. Controlli e collaudi 1. I controlli sono effettuati a campione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dall'art. 17, secondo comma. 2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non rientranti nel campione, in ragione della loro rilevanza ai fini della sicurezza. 3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la conformita' del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche di cui alla legge n. 64/1974 e alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui alla legge n. 1086/1971. 4. Per le opere di cui al presente titolo, il collaudatore rilascia inoltre la certificazione di conformita' di cui all'art. 11, comma 1, e la certificazione di abitabilita' o agibilita' di cui all'art. 11, comma 3, fermi restando i controlli di cui al quarto comma del medesimo articolo.