Art. 17. Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico 1. Ai fini dell'accertamento di conformita' per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985, gli adempimenti previsti dalle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974, si intendono assolti tramite il deposito della certificazione, da parte del progettista, del rispetto di tutte le prescrizioni recate dalle leggi suddette, nonche' dal certificato di collaudo ove richiesto ai sensi della normativa vigente. 2. Le opere di cui al presente articolo sono escluse dal campionamento di cui all'art. 16 e sono tutte obbligatoriamente assoggettate al controllo. 3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi n. 1086/1971, n. 64/1974 e n. 47/1985.