Art. 17.
Rilascio  delle  concessioni  e  autorizzazioni  in sanatoria in zone
                     soggette al rischio sismico
    1. Ai fini dell'accertamento di conformita' per il rilascio delle
concessioni  e  autorizzazioni  in sanatoria di cui all'art. 13 della
legge n. 47/1985, gli adempimenti previsti dalle leggi n. 1086/1971 e
n.   64/1974,   si   intendono  assolti  tramite  il  deposito  della
certificazione,  da  parte  del progettista, del rispetto di tutte le
prescrizioni  recate dalle leggi suddette, nonche' dal certificato di
collaudo ove richiesto ai sensi della normativa vigente.
    2.  Le  opere  di  cui  al  presente  articolo  sono  escluse dal
campionamento  di  cui  all'art. 16  e  sono  tutte obbligatoriamente
assoggettate al controllo.
    3.  Restano  ferme le sanzioni previste dalle leggi n. 1086/1971,
n. 64/1974 e n. 47/1985.