Art. 18.
Contributo  relativo  alle  concessioni edilizie, alle autorizzazioni
          edilizie ed alle denunce di inizio dell'attivita'
    1.  La  concessione  comporta la corresponsione, di un contributo
commisurato  all'incidenza  delle  spese di urbanizzazione nonche' al
costo di costruzione.
    2.   Fatto   salvo   quanto   previsto   all'art. 20,   comma  5,
l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attivita' comportano la
corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle
spese  di  urbanizzazione,  ad  eccezione  degli  interventi  di  cui
all'art. 4,  comma 1,  lettera  a),  per  i  quali e' dovuto anche il
contributo relativo al costo di costruzione.