Art. 18. Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell'attivita' 1. La concessione comporta la corresponsione, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione. 2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 5, l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attivita' comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per i quali e' dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.