Art. 19.
            Determinazione degli oneri di urbanizzazione
    1. Fatti salvi i casi di gratuita' previsti dalla presente legge,
gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi,
soggetti  a  concessione, o ad autorizzazione, o a denuncia di inizio
dell'attivita',  che  comportano  nuova edificazione o determinano un
incremento dei carichi urbanistici in funzione di:
      a) aumento delle superfici utili degli edifici;
      b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
      c) aumento del numero di unita' immobiliari.
    2.  Gli  oneri  di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle
opere  di  urbanizzazione  primaria e secondaria definite dall'art. 4
della legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro
consorzi  a  contrarre  mutui  per l'acquisizione delle aree ai sensi
della  legge  18 aprile  1962, n. 167), modificato dall'art. 44 della
legge  22 ottobre  1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento
delle  barriere  architettoniche  negli  spazi  pubblici nonche' alle
opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune.
    3. Il consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di
urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi dal
comune  per  le quali possa essere concesso il contributo utilizzando
le somme percepite per le stesse ed i criteri per la loro erogazione.
    4.  Ai  fini  della  determinazione dell'incidenza degli oneri di
urbanizzazione   primaria  e  secondaria,  si  applicano  le  tabelle
allegate alla presente legge.
    5.  La  giunta  regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni
dette tabelle.
    6.  Ai  costi  medi  regionali, fino agli aggiornamenti di cui al
comma   5,   si   applicano  annualmente  le  variazioni  percentuali
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo, determinate dall'ISTAT, per il
mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.
    7.  Gli  aggiornamenti  di  cui ai commi 5 e 6 si applicano senza
ulteriori  atti  alle  richieste  ed  alle  dichiarazioni  presentate
successivamente al 1o gennaio dell'anno seguente.