Art. 19. Determinazione degli oneri di urbanizzazione 1. Fatti salvi i casi di gratuita' previsti dalla presente legge, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a concessione, o ad autorizzazione, o a denuncia di inizio dell'attivita', che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di: a) aumento delle superfici utili degli edifici; b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili; c) aumento del numero di unita' immobiliari. 2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'art. 4 della legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167), modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonche' alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del comune. 3. Il consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi dal comune per le quali possa essere concesso il contributo utilizzando le somme percepite per le stesse ed i criteri per la loro erogazione. 4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate alla presente legge. 5. La giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette tabelle. 6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 5, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente. 7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al 1o gennaio dell'anno seguente.