Art. 20.
               Determinazione del costo di costruzione
    1.  Il  costo  di  costruzione di cui all'art. 18, comma 1, per i
nuovi  edifici e' determinato ogni cinque anni dalla giunta regionale
con   riferimento   ai   costi  massimi  ammissibili  per  l'edilizia
agevolata,  definiti  a  norma  della  lettera  g)  del  primo  comma
dell'art. 4  della  legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale).
    2.  Con  gli  stessi  provvedimenti  di cui al comma 1, la giunta
regionale  identifica classi di edifici con caratteristiche superiori
a   quelle  considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del
detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
    3.  Nei  periodi  intercorrenti  tra  le determinazioni di cui al
comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo
di  costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta   variazione  dei  costi  di  costruzione  accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
    4.  Il  contributo afferente alla concessione comprende una quota
del  costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento,
determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni  e  della  loro destinazione ed ubicazione, sulla base di
quanto, indicato nell'apposita tabella allegata.
    5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici
esistenti,  il  comune,  ai  sensi dell'art. 61, comma 2, della legge
23 dicembre   1998,  n.  448  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione e lo sviluppo), puo' determinare costi di costruzione
come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni in relazione
alla  entita'  degli  interventi  stessi,  cosi' come individuati dal
comune stesso in base ai progetti presentati.