Art. 20. Determinazione del costo di costruzione 1. Il costo di costruzione di cui all'art. 18, comma 1, per i nuovi edifici e' determinato ogni cinque anni dalla giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale). 2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la giunta regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. 3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto, indicato nell'apposita tabella allegata. 5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il comune, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), puo' determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni in relazione alla entita' degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune stesso in base ai progetti presentati.