Art. 21. Edilizia convenzionata 1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui all'art. 18. e' ridotto alla sola quota di cui all'art. 19 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'art, 7 della legge n. 10/1977, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall'art. 22. 2. Nella convenzione puo' essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini o le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. 3. Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformita' ad uno schema di convenzione tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui all'art. 22. 4. Puo' tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse. 5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.