Art. 21.
                       Edilizia convenzionata
    1.  Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli
sugli edifici esistenti, il contributo di cui all'art. 18. e' ridotto
alla  sola  quota  di  cui  all'art. 19  qualora il concessionario si
impegni,  a mezzo di una convenzione stipulata con il comune ai sensi
dell'art,  7 della legge n. 10/1977, ad applicare prezzi di vendita e
canoni  di  locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo
prevista dall'art. 22.
    2.  Nella  convenzione puo' essere prevista la diretta esecuzione
da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del
pagamento  della  quota  di  cui  al primo comma; in tal caso debbono
essere  descritte  le  opere  da  eseguire e precisati i termini o le
garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
    3.  Le  convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate
in  conformita'  ad  uno  schema  di convenzione tipo, deliberato dal
consiglio comunale, contenente gli elementi di cui all'art. 22.
    4.  Puo'  tenere  luogo  della  convenzione  un  atto unilaterale
d'obbligo  con  il quale il concessionario si impegna ad osservare le
condizioni  stabilite  nella  convenzione tipo ed a corrispondere nel
termine  stabilito  la  quota  relativa  alle opere di urbanizzazione
ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
    5.  La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti
nei   registri   immobiliari   a  cura  del  comune  e  a  spese  del
concessionario.