Art. 22.
                          Convenzione tipo
    1.  Il  consiglio regionale stabilisce, ai fini della convenzione
prevista dal comma 2, criteri e metri per la determinazione del costo
delle  aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per
cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 20.
    2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia
abitativa  di cui all'art. 21, la giunta regionale approva, entro tre
mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione
consiliare  indicata  nel comma 1, una convenzione tipo, con la quale
sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi
tabellari  per  classi  di  comuni,  ai  quali debbono uniformarsi le
convenzioni   comunali   nonche'  gli  atti  di  obbligo,  in  ordine
essenzialmente:
      a) all'indicazione    delle   caratteristiche   tipologiche   e
costruttive degli alloggi;
      b) alla  determinazione  dei  prezzi di cessione degli alloggi,
sulla  base  del  costo  delle aree, cosi' come definito dal comma 1,
della  costruzione  e  delle  opere  di urbanizzazione, nonche' delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
      c) alla  determinazione  dei canoni di locazione in percentuale
del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
      d) alla  durata  di validita' della convenzione non superiore a
30 e non inferiore 20 anni.
    3.  I  prezzi  di  cessione  ed i canoni di locazione determinati
nelle  convenzioni  ai  sensi  del  primo  comma sono suscettibili di
periodiche  variazioni,  con  frequenza  non inferiore al biennio, in
relazione  agli  indici  ufficiali  ISTAT  dei  costi  di costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
    4.  Ogni  pattuizione  stipulata  in  violazione  dei  prezzi  di
cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.