Art. 22. Convenzione tipo 1. Il consiglio regionale stabilisce, ai fini della convenzione prevista dal comma 2, criteri e metri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 20. 2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui all'art. 21, la giunta regionale approva, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione consiliare indicata nel comma 1, una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente: a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) alla durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore 20 anni. 3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.