Art. 23. Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio dell'attivita' a titolo gratuito 1. Il contributo di cui all'art. 18 non e' dovuto nei casi previsti dall'art. 9 della legge n. 10/1977. 2. E' data facolta' al comune di disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di "edificio unifamiliare", sulla base di criteri di abitabitita' di un nucleo familiare medio, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, lettera d), della legge n. 10/1977. 3. Il comune puo' motivatamente prevedere, per gli interventi di cui all'art. 9, lettera b), della legge n. 10/1977, l'esonero dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo. 4. Ai sensi dell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1997, n. 10 l'esonero dal contributo e' applicato a tutti gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla prima sezione degli albi provinciali di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6, ancorche' diversi dalle persone fisiche. 5. Il contributo di cui all'art. 18 non e' dovuto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili, a seguito di certificazione sanitaria in carta libera.