Art. 23.
Concessione,  autorizzazione  e  denuncia  d'inizio  dell'attivita' a
                           titolo gratuito
    1.  Il  contributo  di  cui  all'art. 18  non  e' dovuto nei casi
previsti dall'art. 9 della legge n. 10/1977.
    2.  E'  data  facolta'  al  comune  di  disciplinare, nel proprio
regolamento  edilizio, le caratteristiche di "edificio unifamiliare",
sulla  base  di criteri di abitabitita' di un nucleo familiare medio,
ai  fini  dell'applicazione  dell'art. 9,  lettera d), della legge n.
10/1977.
    3.  Il comune puo' motivatamente prevedere, per gli interventi di
cui  all'art. 9,  lettera  b),  della legge n. 10/1977, l'esonero dal
contributo  non  condizionato alla sottoscrizione della convenzione o
dell'atto unilaterale d'obbligo.
    4. Ai sensi dell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1997,
n.  10 l'esonero dal contributo e' applicato a tutti gli imprenditori
agricoli   professionali  iscritti  alla  prima  sezione  degli  albi
provinciali  di  cui  alla  legge  regionale  12 gennaio  1994, n. 6,
ancorche' diversi dalle persone fisiche.
    5.  Il  contributo  di  cui  all'art. 18  non  e'  dovuto  per la
realizzazione  di  opere  direttamente  finalizzate  al superamento o
all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti,
come  individuate  dall'art. 7  della  legge  9 gennaio  1989,  n. 13
(Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e l'eliminazione delle
barriere  architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei
disabili, a seguito di certificazione sanitaria in carta libera.