Art. 24. Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza 1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce in relazione ai tipi di attivita' produttiva. 2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza, delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 19, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 9 della legge n. 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento, al momento della intervenuta variazione.