Art. 24.
Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
    1.  La  realizzazione  di  interventi  relativi  a  costruzioni o
impianti  destinati  ad  attivita'  industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta
la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione,   di   quelle   necessarie   al  trattamento  e  allo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi,  liquidi  e  gassosi  e  di quelle
necessarie  alla  sistemazione  dei  luoghi  ove ne siano alterate le
caratteristiche.   La  incidenza  di  tali  opere  e'  stabilita  con
deliberazione  del  consiglio  comunale  in  base  a parametri che la
Regione definisce in relazione ai tipi di attivita' produttiva.
    2.  La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attivita'   turistiche,   commerciali   e   direzionali  comporta  la
corresponsione  di  un  contributo pari all'incidenza, delle opere di
urbanizzazione,  determinata ai sensi dell'art. 19, nonche' una quota
non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da
stabilirsi,   in   relazione   ai  diversi  tipi  di  attivita',  con
deliberazione del consiglio comunale.
    3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1
e 2, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 9 della
legge n. 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione  dei  lavori,  il  contributo  e' dovuto nella misura
massima   corrispondente  alla  nuova  destinazione  determinata  con
riferimento, al momento della intervenuta variazione.