Art. 26. Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune 1. Sulla base delle tabelle di cui all'art. 19, il comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori: a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali; b) entita' degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali; c) tipologie degli interventi di recupero; d) destinazioni d'uso; e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale. 2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali. 3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modificazioni, il contributo di cui all'art. 18 e' commisurato alla sola quota di cui all'art. 19 ed e' assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge n. 865/1971, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica il comma 2 dell'art. 24. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprieta' o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto e' altresi' computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza e' determinata dal comune sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di cui all'art. 19. 5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non e' piu' dovuta. 6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attivita' per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificata dalla presente legge, sono onerose. 7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I comuni, con gli atti di cui alla legge regionale n. 39/1994 come modificata dalla presente legge, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attivita' di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso avviene a titolo gratuito. 8. I comuni, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'art. 6 della legge regionale n. 39/1994 come modificata dalla presente legge, definiscono mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione: a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici; b) alle destinazioni d'uso regolamentate; c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione degli strumenti urbanistici. 9. Al di fuori dei casi di gratuita' di cui all'art. 23, il comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 18, quando l'intervento sia relativo a: a) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola); b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato. 10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali. 11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attivita' puo' obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune. 12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.