Art. 26.
  Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune
    1.  Sulla  base  delle  tabelle  di  cui  all'art.  19, il comune
determina,  per  le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza
degli   oneri  relativi  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che
gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori:
      a) differenze   fra   i   costi   effettivi   delle   opere  di
urbanizzazione  praticati  nel  comune  e  i  costi  medi  aggiornati
risultanti dalle tabelle regionali;
      b) entita'   degli   interventi,   relativi   alle   opere   di
urbanizzazione,   previsti   dai  programmi  poliennali  delle  opere
pubbliche comunali;
      c) tipologie degli interventi di recupero;
      d) destinazioni d'uso;
      e) stato  e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti
nelle diverse parti del territorio comunale.
    2.  Le  determinazioni  comunali di cui al comma 1 danno conto in
modo  esplicito  dell'incidenza  dei  singoli  fattori  e non possono
determinare  variazioni  superiori al 70% dei valori medi definiti in
base alle tabelle parametriche regionali.
    3.  Per  gli  interventi  nei  piani  per  l'edilizia economica e
popolare  di  cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica
e   popolare)  e  successive  modificazioni,  il  contributo  di  cui
all'art. 18  e'  commisurato alla sola quota di cui all'art. 19 ed e'
assorbente   del   costo   delle   opere  di  urbanizzazione  di  cui
all'art. 35,  comma  8,  lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
    4.  Gli  interventi  nei piani per insediamenti produttivi di cui
all'art. 27  della  legge  n.  865/1971,  sono  realizzati  a  titolo
gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali,
direzionali,  per  le  quali  si applica il comma 2 dell'art. 24. Gli
oneri  per  l'urbanizzazione  primaria  e  la competente quota per la
secondaria  sono  computati  per  l'intero  nel  costo  relativo alla
cessione  dell'area  in  proprieta'  o alla concessione in diritto di
superficie.  Nel  costo  suddetto  e'  altresi' computata l'incidenza
degli  oneri  relativi  alle  opere  di trattamento e smaltimento dei
rifiuti  solidi,  liquidi  e  gassosi  e  di  quelle  necessarie alla
sistemazione  dei  luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale
incidenza  e'  determinata dal comune sulla base dei parametri di cui
alla  apposita  tabella  allegata alla presente legge e soggetti agli
aggiornamenti di cui all'art. 19.
    5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione
di  piani  attuativi  di iniziativa privata a carattere residenziale,
direzionale,  commerciale,  turistico,  industriale e artigianale, le
opere  di  urbanizzazione  primaria sono eseguite a totale carico dei
privati  proponenti  in  tal  caso  la  quota  di oneri riferiti alla
urbanizzazione primaria non e' piu' dovuta.
    6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attivita' per il
mutamento  delle  destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza
di  opere  edilizie,  nelle  fattispecie e nelle aree individuate dai
comuni  ai  sensi  della  legge  regionale 23 maggio 1994, n. 39 come
modificata dalla presente legge, sono onerose.
    7.  Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare
quelli  previsti  per  gli interventi di ristrutturazione edilizia. I
comuni,  con  gli  atti  di  cui alla legge regionale n. 39/1994 come
modificata  dalla  presente  legge, possono individuare fattispecie e
zone  in  cui,  al  fine  di  agevolare  il riequilibrio funzionale o
salvaguardare   attivita'   di  interesse  sociale  o  culturale,  il
mutamento di destinazione d'uso avviene a titolo gratuito.
    8.  I  comuni,  contestualmente  al  piano  della distribuzione e
localizzazione  delle  funzioni  o  all'ordinanza  transitoria di cui
all'art. 6  della  legge  regionale  n. 39/1994 come modificata dalla
presente  legge,  definiscono  mediante  apposite tabelle l'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione:
      a) alle   destinazioni   di   zona   previste  dagli  strumenti
urbanistici;
      b) alle destinazioni d'uso regolamentate;
      c) alle  previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria  e  secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione
degli strumenti urbanistici.
    9.  Al  di  fuori  dei  casi  di gratuita' di cui all'art. 23, il
comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria,  ai  fini  del calcolo del contributo di cui all'art. 18,
quando l'intervento sia relativo a:
      a) immobili  soggetti  alla  disciplina  della  legge regionale
14 aprile  1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola);
      b) ogni  altro  tipo di immobile per il quale il contributo non
sia altrimenti determinato.
    10.  Ai  fini  del presente articolo i volumi e le superfici sono
calcolati   secondo  le  norme  degli  strumenti  urbanistici  e  dei
regolamenti edilizi comunali.
    11.  A  scomputo  totale  o  parziale del contributo, il titolare
della  concessione,  dell'autorizzazione  o  della denuncia di inizio
dell'attivita'  puo'  obbligarsi  a  realizzare direttamente opere di
urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune.
    12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.