Art. 27.
    Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
    1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di
cui agli articoli 19 e 20 comporta:
      a) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 20% qualora il
versamento  del  contributo  sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
      b) l'aumento  del  contributo  in  misura  pari  al 50% quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni;
      c) l'aumento  del  contributo  in  misura  pari al 100% quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni.
    2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.
    3.  Nel  caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
    4.  Decorso  inutilmente  il  termine  di cui alla lettera c) del
primo  comma,  il  comune  provvede  alla  riscossione  coattiva  del
complessivo credito.