Art. 28.
            Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
    1.    Il    comune    esercita    la   vigilanza   sull'attivita'
urbanistico-edilizia  nel  territorio  comunale  per  assicurarne  la
rispondenza  alle  norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nella
concessione o nell'autorizzazione.
    2.  L'autorita'  comunale competente, quando accerti l'inizio, di
opere  eseguite  senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di  inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad
interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica di cui alla legge n.
167/1962,  e  successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti
di  aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre
1923,  n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di  boschi e di terreni montani), o appartenenti ai beni disciplinati
dalla  legge  16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio
decreto  22  maggio  1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli
usi  civici),  nonche' delle aree di cui alle leggi n. 1089/1939 e n.
1497/1939,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, l'autorita'
comunale  provvede  alla demolizione ed al ripristino dello stato dei
luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali
possono  eventualmente  intervenire, ai fini della demolizione, anche
di propria iniziativa.
    3.  Ferma  rimanendo  l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia
constatata,  dai  competenti  uffici  comunali,  l'inosservanza delle
norme,  delle  prescrizioni  e delle modalita' di cui al primo comma,
l'autorita'  comunale  ordina l'immediata sospensione dei lavori, che
ha  effetto  fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
    4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in  cui  vengono  realizzate  le opere non sia esibita la concessione
ovvero  non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti
gli  altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno
immediata  comunicazione  all'autorita' giudiziaria, alla provincia e
all'autorita'  comunale  competente,  la quale verifica, entro trenta
giorni, la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.