Art. 29.
                  Opere di amministrazioni statali
    1.  Per  le  opere  eseguite  da amministrazioni statali, qualora
ricorrano  le  ipotesi  di  cui  all'art. 28,  il  sindaco,  ai sensi
dell'art. 81  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio  1975,  n. 382), informa immediatamente il Presidente della
giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete,
d'intesa  con  il  Presidente  della giunta regionale, l'adozione dei
provvedimenti previsti dal suddetto art. 28.