Art. 29. Opere di amministrazioni statali 1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 28, il sindaco, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), informa immediatamente il Presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il Presidente della giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto art. 28.