Art. 3.
Trasformazioni   urbanistiche  ed  edilizie  soggette  a  concessione
                              edilizia
    1.   Sono  considerate  trasformazioni  urbanistiche  soggette  a
concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del
territorio:
      a) gli interventi di nuova edificazione;
      b) la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  primaria e
secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
      c) la  realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato;
      d) la  realizzazione  di  depositi di merci o di materiali e la
realizzazione  di  impianti  per attivita' produttive all'aperto, che
comporti  l'esecuzione  di  lavori  cui  consegua  la  trasformazione
permanente del suolo inedificato;
      e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioe' quelli
rivolti  a  sostituire  l'esistente  tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche  con  la  modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale;
      f) le   addizioni   volumetriche  agli  edifici  esistenti  non
assimilate alla ristrutturazione edilizia.
    2.  Per  le  opere  pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il
quale  il  progetto  esecutivo  e'  approvato  o  l'opera autorizzata
secondo  le modalita' previste dalla legge legge 11 febbraio 1994, n.
109  (legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici)  e successive
modificazioni  ha  i  medesimi effetti della concessione edilizia. In
sede  di  approvazione del progetto si da' atto della sua conformita'
alle  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie, dell'acquisizione dei
necessari  pareri  e nulla osta o atti di assenso comunque denominati
ai  sensi della legislazione vigente, della conformita' alle norme di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.