Art. 3. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia 1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune; c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioe' quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia. 2. Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo e' approvato o l'opera autorizzata secondo le modalita' previste dalla legge legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si da' atto della sua conformita' alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformita' alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.