Art. 30.
Responsabilita'  del titolare della concessione, del committente, del
               costruttore e del direttore dei lavori
    1.  Il  titolare  della  concessione, dell'autorizzazione o della
denuncia  di  inizio  dell'attivita', il committente e il costruttore
sono  responsabili,  ai  fini e per gli effetti delle norme contenute
nel  presente  titolo,  della  conformita' delle opere alla normativa
urbanistica,  alle  previsioni  di  piano  nonche'  -  unitamente  al
direttore  dei  lavori  - alla concessione, all'autorizzazione o alla
denuncia  di  inizio  dell'attivita'.  Essi  sono  inoltre  tenuti al
pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie  e solidalmente alle spese per
l'esecuzione   in   danno,   in   caso  di  demolizione  delle  opere
abusivamente   realizzate,   salvo   che  dimostrino  di  non  essere
responsabili dell'abuso.
    2.  Il  direttore  dei  lavori  non e' responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la mancata conformita', con esclusione
delle  varianti  in  corso  d'opera  di  cui all'art. 39, fornendo al
comune   contemporanea  e  motivata  comunicazione  della  violazione
stessa.  Nei  casi  di  totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto  alla  concessione,  il  direttore  dei  lavori deve inoltre
rinunziare  all'incarico  contestualmente  alla comunicazione resa al
comune. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine
professionale  di  appartenenza  la  violazione  in cui e' incorso il
direttore dei lavori.